20-21 settembre: referendum costituzionale

con due interventi di Franco Astengo si apre la discussione in “bottega”

LE RAGIONI DEL “NO”

di Franco Astengo (*)
E’ proprio il caso di cercare di approfondire i temi della profonda crisi del sistema politico italiano proprio nel momento in cui la banalita’ del quotidiano sembra dare ancora fiato al qualunquismo di ritorno. Il referendum rappresentera’ una prova ardua per la tenuta della democrazia italiana. Non possiamo limitarci a replicare alle labili argomentazioni dei sostenitori della riduzione del numero dei parlamentari.
Va colta l’occasione per una discussione nel merito della crisi della democrazia liberale e del sistema politico italiano.
La democrazia liberale appare messa in forte discussione prima di tutto dalla crescita, a livello internazionale, di situazioni nelle quali paiono prevalere sistemi assolutamente contrari ai suoi principi fondamentali.
Approfondiamo allora alcuni dei termini della questione partendo da un’analisi dello stato delle cose in atto nel sistema politico italiano.
Sono evidenti i punti di fallimento fatti registrare dall’intera classe politica negli ultimi trenta anni, dal momento cioe’ della liquefazione della “repubblica dei partiti” dovuta al combinato disposto fra trattato di Maastricht, Tangentopoli, caduta del muro di Berlino.
Proviamo a redigere un elenco sommario: sono falliti i tentativi d’imposizione del modello di “democrazia dissociativa” (bipolarismo se non bipartitismo, sistema elettorale maggioritario, partito personale), sta mostrando la corda il sistema dell’Unione Europea; si e’ rivelato assolutamente negativo il tentativo di risolvere attraverso il regionalismo il nodo della cessione di sovranita’ dello “Stato–Nazione”.
Proprio Il nodo dell’unita’ nazionale rimane del resto assai complesso nella fase di accelerazione del processo di cessione di sovranita’ da parte dello “Stato–Nazione”.
Nel corso del tempo in occasione della modifica del titolo V della Costituzione si e’ verificato un cedimento alle sirene della “devolution” (2001, quando si affermava che la Lega era una “costola della sinistra”) e adesso non si e’ ancora presa coscienza della mancata democratizzazione di una Unione Europea priva di Costituzione e di Parlamento legislativo e divisa sulla base di schemi di diversa appartenenza, un’evidente questione di rapporto nord–sud, addirittura con la presenza all’interno di regimi para-illiberali.
Attraverso la modifica del titolo V della Costituzione si sono evidenziati punti di estrema negativita’ sia dal punto di vista della promozione di una voracissima e del tutto impreparata classe politica e dell’estensione senza limiti del deficit pubblico.
In piu’, attraverso l’elezione diretta di Sindaci e Presidenti di Provincia e di Regione (legge 81/93 e legge costituzionale 1/2000) si e’ verificato il fenomeno di una esaltazione incongrua dal basso della personalizzazione della politica.
Una personalizzazione della politica mortificante il ruolo dei consessi elettivi periferici che hanno cosi’ perduto ruolo e qualita’ d’intervento, causando un pauroso abbassamento nell’insieme dei rapporti sociali delle istituzioni.
Per economia del discorso, in questa occasione, rimangono fuori dall’analisi i guasti gravissimi provocati dal sistema dei “media”, in particolare dal settore televisivo, utilizzato da tutte le leve del potere in forma del tutto strumentale.
Inoltre la diffusione di massa delle nuove tecnologie informatiche con l’avvento dei social network non e’ servita a produrre nuova pedagogia bensi’ ha contribuito soltanto a costruire un gigantesco veicolo di mistificazione del messaggio.
In questo caso la responsabilita’ diretta e’ di questa classe politica sorta proprio a seguito della dissoluzione del sistema dei partiti.
Sistema dei partiti del quale, al di fuori dell’evidenziarsi di contraddizioni “storiche”, deve essere rimarcato il possesso di due elementi fondativi trasversalmente espressi a suo tempo, nel periodo della ricostruzione del dopoguerra: quello della funzione pedagogica di massa e quello della capacita’ di selezione dei quadri.
L’attuale classe politica, in buona parte, ha cercato soltanto di coartare e mistificare la propria comunicazione come sta ben dimostrando la “fiera delle vanita’” messa in mostra dal presidente del consiglio nelle sue solitarie dirette Facebook nel corso delle quali si e’ evidenziato un vero e proprio “spreco” nell’utilizzo del termine “storico”.
Nell’espressione di cultura politica del paese sembrano inoltre venuti a mancare i termini concreti di un’analisi seria del sistema democratico. Diventa allora il caso di riprendere la riflessione sul complesso della qualita’ della nostra democrazia.
Proviamo cosi’ a ripassare alcuni passaggi principiando dall’analisi dei diversi tipi di democrazia, individuandone i due modelli principali:
1) modello maggioritario dissociativo (o modello Westminster): Il governo detiene una solida maggioranza; sistema bipartitico; governo centralizzato e unitario; costituzione flessibile; bicameralismo asimmetrico;
2) modello consensuale: governo di coalizione, equilibrio tra potere legislativo ed esecutivo, sistema multipartitico, assetto istituzionale decentrato, Costituzione scritta, bicameralismo simmetrico.
Ricordati questi punti, e’ il caso allora di analizzare nel dettaglio le caratteristiche necessarie al funzionamento di un sistema politico in generale e di quelle peculiari al sistema politico italiano.
Caratteristiche peculiari del sistema politico italiano confermatesi evidentemente irriducibili, anche verso un presunto itinerario di “occidentalizzazione” cosi’ come alcuni politologi lo avevano individuato negli anni ’90 (con relativa stagione referendaria) attraverso l’adozione della formula maggioritaria.
Adozione della formula maggioritaria (ci si assesto’ poi su di un “misto” al 75%) accompagnata dal calo della partecipazione elettorale, dovuto alla frantumazione del sistema dei partiti di massa ma considerato beneficamente fisiologico.
Il sistema alla fine si e’ trovato con una partecipazione ridotta anche nell’espressione di voto e con milioni e milioni di elettrici ed elettori privi di rappresentanza politica. Ed e’ questo della riduzione complessiva della partecipazione politica che, volenti o nolenti, deve essere considerato il vero punto di crisi sistemica. Una crisi sistematica affermatasi in una fase di vero e proprio “sfrangiamento sociale”.
Un punto di crisi sistemica in cui si sono aperti i varchi per quelle pericolose forme politiche qualunquistiche ben presenti e rappresentate che avevano al centro del loro progetto proprio quel tipo di riduzione della democrazia rappresentativa che sara’ sottoposto alla prova referendaria:
1) e’ mancata nel corso di questi anni un progetto di organizzazione e di rappresentanza delle contraddizioni sociali. L’idea di ridurre tutto al melting–pot tra un centrodestra e un centrosinistra omologati e privi di una identita’ che non fosse quella del partito personale (sulla base del quale “chiamare alle armi” il proprio elettorato ogni volta su elezioni intese come referendum riguardante una persona) e’ stato un fatto micidiale, che qualcuno vorrebbe addirittura riproporre all’insegna del disgraziato slogan “un minuto dopo la chiusura delle urne si sapra’ che governa”;
2) l’assenza di credibili soggetti di riferimento ha determinato una incapacita’ di realizzare livelli di governo, al centro come in periferia, formati attraverso un articolato sistema di alleanze politico–sociali. In periferia sono cosi’ sorte confuse aggregazioni all’insegna di un indistinto “civismo” fornendo cosi’ spazio all’avvento di soggetti espressione di un adattamento verso il basso del livello culturale e di preparazione specifica rispetto all’iniziativa politico–amministrativa;
3) al centro del sistema, inoltre, e’ mancata completamente la possibilita’ di scelta da parte delle elettrici e degli elettori. Le liste bloccate, sia pure piu’ volte stigmatizzate dalla Corte Costituzionale ma ostinatamente perseguite da soggetti politici ormai formati soltanto da “cordate” e “gigli magici”, hanno rappresentato il vero punto di saldatura su cui si e’ realizzato un vero e proprio “fallimento sistemico”.
Si e’ cosi’ creato un vuoto che potrebbe essere riempito attraverso la soddisfazione di pulsioni autoritarie sempre presenti nella cultura di un paese che ha storicamente trovato difficolta’ a ritrovare un proprio baricentro di riconoscibilita’.
Appare allora indispensabile riprendere il discorso sulla “democrazia consensuale” costruita in una forma centripeta sulla base di una chiara distinzione e confronto tra le forze politiche. Un recupero di identita’ da parte delle diverse forze appare come il fattore fondamentale utile per fronteggiare il quadro di difficolta’ fin qui sommariamente descritto. Non fu per caso come l’Assemblea Costituente avesse indicato la centralita’ dei consessi elettivi all’interno della complicata costruzione della democrazia in Italia.
La centralita’ dei consessi elettivi che, come nel caso dei due rami del Parlamento, deve significare ancora soprattutto centralita’ della loro capacita’ di incarnare la “significanza politica” (un tema del tutto dimenticato in funzione della decretazione e addirittura dei famigerati dpcm).
Sorge a questo punto il tema della formula elettorale. E’ evidente che l’unica via percorribile in materia di formula elettorale e’ quella proporzionale. Una formula elettorale proporzionale da intendersi come strumento d’appoggio per recuperare un grado sufficiente di credibilita’ e di visione consensuale in un sistema democratico fondato su di una seria articolazione delle soggettivita’ politiche.
Soggettivita’ politiche richiamate, come si diceva all’inizio, a rappresentare le contraddizioni sociali e non le ambizioni particolari di singoli o di gruppi di cordate formatesi attraverso il localismo e il familismo.
Le attuali forze politiche agiscono, infatti, in prevalenza in una pericolosa commistione di ambizioni personali, tentazioni plebiscitarie, imposizioni verticistiche destinate inevitabilmente a cozzare contro una societa’ ormai organizzata orizzontalmente.
L’organizzazione sociale ormai si realizza attraverso, da una parte l’espressione di lobbies e neo–corporazioni, e dall’altra da ampie frange indistinte sul piano della coscienza politica e sociale eternamente in attesa di accedere a uno “scambio politico” di tipo assistenzialista.
Per stare dentro a questo tipo di scontro che ha ormai assunto aspetti quasi completamente “impolitici” la sola prospettiva adatta per gli imprenditori del consenso sembra essere diventata quella della teatralita’ della scena. Si e’ valorizzato l’agire dell’immediatezza comunicativa in luogo della determinazione strategica.
L’esprimersi effimero di una comunicazione esclusivamente propagandistica rappresenta cosi’ il solo vero, possibile, punto di contatto con la dimensione “orizzontale” della societa’, nell’omissione totale di un rapporto tra cultura e informazione.
Anche la piu’ stridente contraddizione sociale viene demandata alla “sovrastruttura” e il pubblico considerato oggetto soltanto di un processo di una gigantesca “rivoluzione passiva”. Una “rivoluzione passiva” che avanza nel quadro dell’esercizio di una presunta “democrazia del pubblico”.
Una “democrazia del pubblico” (da qualcuno mistificata come democrazia diretta) che viene esercitata in gran parte in agora’ virtuali nelle quali si sta proprio imponendo una “egemonia della sovrastruttura” definendo di conseguenza il prevalere dell’estetica e l’estinzione della legge morale.
E’ stato anche detto: un’estetica utilizzata da una politica il cui obiettivo e’ soltanto quello dell’anestetizzazione del “dolore sociale” (vedi reddito di cittadinanza, bonus, incentivi).
Lenire e sopire il “dolore sociale” e’ cosi’ diventato l’imperativo categorico dell’agire politico cosi’ da rendere le masse docili e lontane. Il dolore sociale avrebbe invece necessita’ di essere rielaborato partendo da quella che storicamente abbiamo definito come “contraddizione principale”.
La “contraddizione principale” va di nuovo individuata e portata alla ribalta del conflitto intrecciandola con altri due elementi: quello del limite che incontra il dominio umano sulla natura e quello del nuovo tipo di esercizio dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, comprensivo anche dell’ulteriore livello dello sfruttamento di genere.
In questa fase lo sfruttamento e’ comunque esercitato socialmente in una dimensione ben piu’ vasta di quello agita a suo tempo poggiando sul “lavoro vivo”.
La domanda finale e’ questa: quello dell’egemonia della sovrastruttura appare ormai il solo orizzonte possibile? Quindi siamo alla fine della capacita’ di disporre di una “legge morale” che ci consente di distinguere i diversi piani dello sfruttamento in modo da poter proporre la riunificazione di una proposta di alternativa?
Ormai la forma esclusiva dell’azione politica si colloca all’interno di una logica dominata dalla ricerca di un definitivo ““potere sull’estetica”? Sarebbe necessario essere capaci di esprimere con semplicita’ un secco “NO” ma la replica appare invece quanto mai difficile e complicata.
Per esempio: sembra incontrovertibile il dominio della “tecnica della casualita’” intesa come esclusivo strumento di accesso al nodo vitale dell’informazione. Invece, avremmo bisogno di recuperare antiche categorie e inventarne di nuove.
Nel frattempo risulterebbe fortemente negativo abdicare da una difesa di ruolo delle istituzioni rappresentative a partire dalla loro capacita’ di espressione politica e territoriale. Il prossimo 20 settembre non sara’ sufficiente l’espressione di un “NO” nel referendum.
Bisognera’ accompagnare la proposta del “NO” con quella di una riaggregazione politica capace di porre un’alternativa sul piano costituzionale recuperando insieme l’idea di una espressione di legge morale attraverso i cui canoni tornare a essere capaci di distinguere.
Vale la pena in conclusione di ricordare Gramsci e lo “spirito di scissione”: “Cosa si puo’ contrapporre, da parte di una classe innovatrice al complesso formidabile di trincee e fortificazioni della classe dominante? Lo spirito di scissione, cioe’ il progressivo acquisto della coscienza della propria personalita’ storica”.

(*) dal sito www.lasinistraquotidiana.it: intervento del 14 agosto con il titolo “Il NO al referendum: un ricostituente democratico e sociale”

 

REFERENDUM DEMOCRAZIA

di Franco Astengo

«Il Parlamento non ha più l’esclusività del potere normativo. Con la riduzione di deputati e senatori ci saranno solo vantaggi, una maggiore razionalizzazione e un sistema più funzionale». Stefano Ceccanti, deputato del Partito democratico, è tra i sostenitori del Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari fortemente voluto dai 5 Stelle, che si terrà il prossimo 20-21 settembre. Se vincessero i Sì, i deputati passerebbero da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

Questa dichiarazione di Ceccanti, noto sostenitore del maggioritario e della “democrazia governante” coglie in pieno un punto fondamentale e può essere giudicata molto pericolosa per la struttura democratica del Paese, ancora fondata piaccia o no sull’impianto della Costituzione del ‘48.

Deve essere chiaro che il nostro livello di replica ad affermazioni di questo genere deve essere quello del richiamo costituzionale nel suo complesso.

E’ necessario imporre al giudizio dell’elettorato un quadro di vera e propria ispirazione ai princìpi non negoziabili che storicamente si sono espressi nella nostra (pur martoriata) democrazia repubblicana.

L’esclusività o la pluralità di sedi di esercizio del potere normativo non è, come fraintende volutamente Ceccanti, la questione che è in gioco rispetto al referendum ex-articolo 138 che – abbinato alle elezioni regionali e amministrative – si dovrebbe tenere il prossimo 20 settembre.

Il confronto politico che dovrà svolgersi nel corso della campagna elettorale invece riguarda prioritariamente i temi della rappresentanza politica.

Un confronto che dovrà essere portato avanti aprendo anche una riflessione più ampia su altre questioni:

a) E’ emersa, in questi mesi, la tentazione di rendere accettabile il disarmo della pluralità delle presenze politiche con il relativo affidamento di poteri border line rispetto alla Costituzione ad una élite ristretta, bypassando il Parlamento attraverso l’utilizzo dei dpcm, della comunicazione svolta “in solitaire”, della formazione di task force;

b) appare evidente l’intento di puntare su di una subalternità della politica verso un ruolo della “tecnica” libera di agire in nome di un non meglio identificato “bene superiore”. Ceccanti quando parla di superamento nella «esclusività del potere normativo» evoca, inconsapevolmente, questo rischio molto grave per la democrazia. E’ lo stesso quadro di riferimento usato dal presidente del Consiglio Conte nel corso dell’emergenza sanitaria. Una involuzione tecnocratica che deve essere sconfitta;

c) A proposito di sedi diverse di espressione del «potere normativo» va considerata, infine, la grande difficoltà emersa nel rapporto tra potere centrale e potere locale. Vengono a galla tutte le storture derivanti dagli errori commessi nelle modifiche costituzionali a suo tempo attuate come modificazione soprattutto nel ruolo delle Regioni al riguardo di delicatissime materie prima fra le quali la sanità.

In questo quadro il “NO” alla riduzione del numero dei parlamentari assume così un significato ben preciso di contrasto a un tentativo di stravolgimento dei princìpi fondamentali della democrazia repubblicana e di relativo salto nel buio verso una deriva di tipo presidenzialistico-tecnocratico.

NOTA DELLA “BOTTEGA”

Con questo intervento di Franco Astengo la “bottega” apre la discussione sul referendum costituzionale; sinora ne abbiamo scritto solo una volta: Silenzio sul referendum “confermativo”

Vale segnalare che ieri (20 agosto) il quotidiano «il manifesto» ha pubblicato due pagine, a cura di Andrea Fabozzi, che riassumono bene – in 10 punti – le ragioni del NO: si possono recuperare digitando Referendum costituzionale sul taglio del parlamento: perché No | il …

Da qualche giorno l’attivissimo “Centro di ricerca per la pace” (di Viterbo) pubblica una newsletter quotidiana intitolata «NO ALL’ANTIPARLAMENTARISMO, NO AL FASCISMO, NO ALLA BARBARIE» con questo sottotitolo: «No alla riforma costituzionale che mutila la democrazia rappresentativa e mira ad imporre un regime totalitario nel nostro Paese. Al referendum del 20-21 settembre votiamo no all’antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie». Chi volesse riceverla può scrivere a centropacevt@gmail.com

Redazione
La redazione della bottega è composta da Daniele Barbieri e da chi in via del tutto libera, gratuita e volontaria contribuisce con contenuti, informazioni e opinioni.

4 commenti

  • Seppur in linea di massima sono d’accordo con le ragioni del no, vedo riproporre forme di governo che hanno dimostrato e dimostrano la loro inefficienza. Detto in due parole la Democrazia Rappresentativa è vecchia e non funziona. O più sinteticamente “I rappresentanti non ci rappresentano” detto dal caro Franco.
    Quindi votare si o votare no non cambia molto neanche se ci fosse un proporzionale puro che comunque creerà vecchi schemi già ben consolidati. Fin’ora ho letto critiche alla democrazia diretta che credo nessuno dei lettori abbia capito cosa sia e come “dovrebbe” funzionare. Quei pirla del movimento 5 stelle ne hanno fatto uno strumento “confermativo” riuscendo a venderla a molti dei loro sostenitori riuscendo a condensare le critiche di quello strumento che se utilizzato correttamente sarebbe la chiave di volta di un cambio strutturale in meglio del nostro sistema legislativo e amministrativo. (SI avete letto bene anche amministrativo)
    Ma sembra che a nessuno passi per l’anticamera del cervello di fare un analisi completa del potenziale nascosto dietro quello che viene definito dal Franco Astengo in maniera poco chiara come “egemonia della sovrastruttura”. Egemonia che se lo strumento fosse “PUBBLICO” (per cortesia notate tutte le lettere capitali) verrebbe a creare un cambio sistemico di uno strumento adesso utilizzato da un solo partito. (sic) Per fortuna è arrivato il Covid che sta dimostrando che la “sovrastruttura” può funzionare in molti ambiti, telelavoro, scuola a distanza, rapporti sociali che se utilizzati in maniera corretta si sono dimostrati molto utili.
    Ma Franco quanti anni ha e quanto è disposto a cedere il suo scranno per ascoltare le voci e il consenso che questi strumenti potrebbero creare? Ecco che invece di democrazia diretta parlerei di partecipazione allargata con strumenti “PUBBLICI” per allargare la pluralità di idee che ci sono ma che non hanno la possibilità di essere sentite e di coagularsi. Ma è più semplice votare una riduzione dei parlamentari, avessero messo anche la possibilità di votare il dimezzamento del loro stipendio cosa avreste votato? Ecco che uno strumento di partecipazione avrebbe potuto servire per aumentare la partecipazione per definire anche una terza quarta o quinta opzione.
    Ecco la funzione propositiva che dovrebbe avere questo strumento pubblico poi il voto finale fatelo pure con carta e matita se non vi fidate di un sistema gestito dal “PUBBLICO” nella sua interezza. Concludo, se mi chiedessero di spararmi nei coglioni cosa faccio…. voto no! Un saluto a tutti invitandovi a documentarvi vi lascio un link alle regole di uno strumento che potrebbe fare quello che vi ho detto e di cui Rousseau sarebbe fiero, mentre si rivolta nella tomba vedendo il suo nome ad un software fatto per ingannare il pubblico, (quello non pensante) https://airesis.it/edemocracy (scusate ma non riesco a trovare la versione in italiano)

  • La Bottega del Barbieri

    L’appello di 183 costituzionalisti per il NO al referendum – Le
    ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei
    parlamentari
    In risposta all’appello del Direttore della testata online “Huffington
    Post” Mattia Feltri, pubblicato lo scorso 8 agosto, le sottoscritte e i
    sottoscritti, docenti, studiose e studiosi di diritto costituzionale,
    intendono spiegare le ragioni tecniche per le quali si oppongono alla
    riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, illustrando i
    rischi per i principi fondamentali della Costituzione che la revisione
    comporta.
    Si precisa che il presente documento scaturisce da un’iniziativa
    autonoma e totalmente indipendente sia dal Coordinamento per la
    democrazia costituzionale (CDC), sia dal Comitato nazionale per il No al
    taglio del Parlamento, cosi’ come da ogni altro ente, organismo e
    associazione, esprimendo considerazioni frutto esclusivamente
    dell’elaborazione collettiva dei sottoscrittori.
    Il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione
    referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei
    parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe
    a 600), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma
    di governo del nostro ordinamento. Tanti motivi inducono a un giudizio
    negativo sulla riforma: qui si illustrano i principali.
    1) La riforma svilisce, innanzitutto, il ruolo del Parlamento e ne
    riduce la rappresentativita’, senza offrire vantaggi apprezzabili ne’
    sul piano dell’efficienza delle istituzioni democratiche ne’ su quello
    del risparmio della spesa pubblica.
    I fautori della riforma adducono, a sostegno del “SI'” al referendum, la
    riduzione di spesa che la modifica della composizione delle Camere
    determinerebbe. Si tratta, pero’, di un argomento inaccettabile non
    soltanto per l’entita’ irrisoria dei tagli di cui si parla, ma anche
    perche’ gli strumenti democratici basilari (come appunto l’istituzione
    parlamentare) non possono essere sacrificati o depotenziati in base a
    mere esigenze di risparmio.
    La riduzione del numero dei parlamentari non deriverebbe, inoltre, da
    una riforma ragionata del bicameralismo perfetto (il vigente assetto
    parlamentare in base al quale le due Camere si trovano nella stessa
    posizione e svolgono le medesime funzioni). Tale sistema non sarebbe
    toccato dalla legge costituzionale oggetto del referendum.
    Spesso si fa riferimento agli esempi di altri Stati ma non puo’
    correttamente compararsi il numero dei componenti delle Camere italiane
    con quello di altre assemblee parlamentari in termini astratti, senza
    tenere conto del numero degli elettori (e, dunque, del rapporto
    eletti/elettori). Si trascura, inoltre, che in molti degli ordinamenti
    assunti come termini di paragone si riscontrano forme di governo e tipi
    di Stato diversi dai nostri.
    2) La riforma presuppone che la rappresentanza nazionale possa essere
    assorbita nella rappresentanza di altri organi elettivi (Parlamento
    europeo, Consigli regionali, Consigli comunali, ecc.), contro ogni
    evidenza storica e contro la giurisprudenza della Corte costituzionale.
    I fautori della riforma sostengono ancora che la riduzione del numero
    dei parlamentari non arrecherebbe alcun danno alle esigenze della
    rappresentativita’ perche’ sarebbero gia’ tanti gli organi elettivi
    (Parlamento europeo, Consigli regionali, consigli comunali, ecc.) la cui
    formazione dipenderebbe dal voto dei cittadini. La rappresentanza
    nazionale, secondo questa tesi, potrebbe trovare un’espressione
    parcellizzata in altri luoghi istituzionali. A prescindere, pero’, da
    ogni altra considerazione sul ruolo e sulle competenze degli organi
    elettivi richiamati (ad esempio, i Consigli regionali italiani non sono
    paragonabili ai parlamenti degli Stati membri di una federazione), si
    puo’ ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito che “solo il
    Parlamento e’ sede della rappresentanza politica nazionale, la quale
    imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile”.
    Basta leggere, del resto, le materie attribuite dalla Costituzione alla
    competenza esclusiva del legislatore statale (e considerare
    l’interpretazione estensiva che di molte di queste materie ha dato la
    stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza) per avere un’idea
    dell’importanza delle Camere.
    3) La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la
    rappresentanza di interi territori.
    Per quanto riguarda la nuova composizione del Senato, alcune Regioni
    finirebbero con l’essere sottorappresentate rispetto ad altre. Cosi’, ad
    esempio, l’Abruzzo, con un milione e trecentomila abitanti, avrebbe
    diritto a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto Adige, con le sue
    due province autonome e con una popolazione complessiva di un milione di
    abitanti, avrebbe in tutto sei senatori; e ancora la Liguria, con cinque
    seggi, avrebbe una rappresentanza al Senato, in sostanza, della sola
    area genovese.
    4) La riforma non eliminerebbe ma, al contrario, aggraverebbe i problemi
    del bicameralismo perfetto (anche se e’ spesso presentata dai suoi
    sostenitori come un intervento volto a raggiungere gli stessi obiettivi
    di precedenti progetti di riforma, diretti a rendere piu’ efficiente
    l’istituzione parlamentare).
    Come si e’ gia’ detto, l’attuale riforma non introduce alcuna
    differenziazione tra le due Camere ma si limita semplicemente a ridurne
    i componenti, il cui elevato numero costituisce una caratteristica del
    Parlamento e non del bicameralismo perfetto. Tale assetto, in teoria,
    potrebbe anche essere modificato senza alterare in modo cosi’ incisivo
    il numero dei parlamentari, anche solo per il tramite di una contestuale
    riforma dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Al contrario,
    se si considerano i problemi di rappresentanza di alcuni territori
    regionali che la riforma comporterebbe, risulta che paradossalmente la
    legge in questione finirebbe con l’aggravare, anziche’ ridurre, i
    problemi del bicameralismo perfetto.
    5) La riforma appare ispirata da una logica “punitiva” nei confronti dei
    parlamentari, confondendo la qualita’ dei rappresentanti con il ruolo
    stesso dell’istituzione rappresentativa. La revisione costituzionale
    sembra essere espressione di un intento “punitivo” nei confronti dei
    parlamentari – visti come esponenti di una “casta” parassitaria da
    combattere con ogni mezzo – ed e’ il segno di una diffusa confusione del
    problema della qualita’ dei rappresentanti con il ruolo dell’organo
    parlamentare. Non e’ dato riscontrare, tuttavia, un rapporto
    inversamente proporzionale tra il numero dei parlamentari e il livello
    qualitativo degli stessi. Una simile riduzione dei componenti delle
    Camere penalizzerebbe soltanto la rappresentanza delle minoranze e il
    pluralismo politico e potrebbe paradossalmente produrre un potenziamento
    della capacita’ di controllo dei parlamentari da parte dei leader dei
    partiti di riferimento, facilitato dal numero ridotto degli stessi
    componenti delle Camere.
    Non puo’ trascurarsi, inoltre, lo squilibrio che si verrebbe a
    determinare qualora, entrata in vigore la modifica costituzionale, non
    si avesse anche una modifica della disciplina elettorale, con essa
    coerente, tale da assicurare – nei limiti del possibile – la
    rappresentativita’ delle Camere e, allo stesso tempo, agevolare la
    formazione di una maggioranza (sia pur relativamente) stabile di governo.
    E’ illusorio, in conclusione, pensare alle riforme costituzionali come
    ad azioni dirette a causare shock a un sistema politico-partitico
    incapace di autoriformarsi, nella speranza che l’evento traumatico possa
    innescare reazioni benefiche. Una cattiva riforma non e’ meglio di
    nessuna riforma. Semmai e’ vero il contrario. Respingendo questa riforma
    perche’ monca e destabilizzante, ci sarebbe spazio per proposte
    equilibrate che mantengano intatti i principi fondanti del nostro
    ordinamento costituzionale; al contrario sarebbe piu’ difficile mettere
    in discussione una riforma appena avallata dal corpo elettorale.
    Occorrono, in definitiva, interventi idonei ad apportare miglioramenti
    al sistema nel rispetto della democraticita’ e della rappresentativita’
    delle istituzioni.
    Per queste ragioni i sottoscritti voteranno convintamente “NO”!
    *
    Promotori: Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Messina; Fiammetta Salmoni, Professoressa
    ordinaria di diritto pubblico, Universita’ Telematica degli Studi di
    Roma Guglielmo Marconi; Michele Della Morte, Professore ordinario di
    diritto costituzionale, Universita’ degli Studi del Molise; Marina
    Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale
    comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro; Vincenzo
    Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Universita’
    del Sannio di Benevento.
    Firmano (in ordine alfabetico):
    1. Fulvia Abbondante, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita’
    degli Studi di Napoli Federico II
    2. Ugo Adamo, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
    3. Cristiano Aliberti, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’
    degli Studi Roma Tre
    4. Umberto Allegretti, gia’ Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Firenze
    5. Carlo Amirante, gia’ Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    6. Adele Anzon, gia’ Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma
    7. Antonio Arena, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Messina
    8. Marco Armanno, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Palermo
    9. Paolo Armaroli, gia’ Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Genova
    10. Francesca Bailo, Ricercatrice a tempo determinato. Universita’ degli
    Studi di Genova
    11. Enzo Balboni, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ Cattolica di Milano
    12. Vincenzo Baldini, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
    13. Rosa Basile, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita’
    degli Studi di Messina
    14. Francesco Saverio Bertolini, Professore ordinario di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Teramo
    15. Cristina Bertolino, Professoressa associata di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Torino
    16. Marco Betzu, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cagliari
    17. Raffaele Bifulco, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi Luiss Guido Carli
    18. Felice Blando, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’ degli
    Studi di Palermo
    19. Salvatore Bonfiglio, Professore associato di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Roma Tre
    20. Monica Bonini, Professoressa associata di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Milano Bicocca
    21. Andrea Bonomi, Ricercatore a tempo determinato, Universita’ degli
    Studi di Bari Aldo Moro
    22. Roberto Borrello, Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Siena
    23. Giuditta Brunelli, Professoressa ordinaria di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Ferrara
    24. Fernanda Bruno, gia’ Professoressa ordinaria di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    25. Gaetano Bucci, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’ degli
    Studi di Bari Aldo Moro
    26. Camilla Buzzacchi, Professoressa ordinaria di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Milano Bicocca
    27. Giulia Caravale, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    28. Maria Cristina Cabiddu, Professoressa ordinaria di diritto pubblico,
    Politecnico di Milano
    29. Mia Caielli, Professoressa associata di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli studi di Torino
    30. Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    31. Quirino Camerlengo, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Pavia
    32. Laura Cappuccio, Professoressa associata di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    33. Giuliana Giuseppina Carboni, Professoressa associata di diritto
    pubblico comparato, Universita’ degli Studi di Sassari
    34. Paolo Caretti, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Firenze
    35. Rossana Carida’, Professoressa associata di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
    36. Sara Carnovali, Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Milano
    37. Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto
    costituzionale, Universita’ del Sannio di Benevento
    38. Rino Casella, Professore associato di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli Studi di Pisa
    39. Fabrizio Cassella, Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    40. Massimo Cavino, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
    41. Eleonora Ceccherini, Professoressa associata di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Genova
    42. Marcello Cecchetti, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Sassari
    43. Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    44. Omar Chessa, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Sassari
    45. Anna Ciammariconi, Ricercatrice di diritto pubblico comparato.
    Universita’ degli Studi di Teramo
    46. Pietro Ciarlo, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cagliari
    47. Ines Ciolli, Professoressa associata di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    48. Anna Maria Citrigno, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita’
    degli Studi di Messina
    49. Giovanni Coinu, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cagliari
    50. Gian Luca Conti, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Pisa
    51. Giovanni Cordini, Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Pavia
    52. Pasquale Costanzo, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Genova
    53. Matteo Cosulich, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Trento
    54. Entela Cukani, Assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli Studi del Salento
    55. Giovanni D’Alessandro, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ Telematica degli Studi di Roma Niccolo’ Cusano
    56. Maria Elisa D’Amico, Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Milano
    57. Luigi D’Andrea, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Messina
    58. Marco Dani, Professore associato di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli Studi di Trento
    59. Antonio D’Atena, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata
    60. Luciana De Grazia, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Palermo
    61. Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi del Molise
    62. Bruno De Maria, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    63. Francesco Raffaello De Martino, Professore associato di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi del Molise
    64. Giovanna De Minico, Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    65. Gianmario Demuro, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cagliari
    66. Andrea De Petris, Ricercatore di diritto costituzionale, Universita’
    Giustino Fortunato di Benevento
    67. Valeria De Santis, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita’
    degli Studi Parthenope di Napoli
    68. Giovanni Di Cosimo, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Macerata
    69. Maria Dicosola, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    70. Alfonso Di Giovine, Professore emerito di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    71. Angela Di Gregorio, Professoressa ordinaria di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Milano
    72. Enzo Di Salvatore, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Teramo
    73. Mario Esposito, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi del Salento
    74. Laura Fabiano, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    75. Gianluca Famiglietti, Professore associato di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Pisa
    76. Gennaro Ferraiuolo, Ordinario di diritto costituzionale, Universita’
    degli Studi di Napoli Federico II
    77. Gianni Ferrara, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    78. Daniele Ferrari, Dottore di ricerca in diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Genova
    79. Justin Frosini, Professore associato di diritto pubblico comparato,
    Universita’ Luigi Bocconi di Milano
    80. Davide Galliani, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Milano
    81. Silvio Gambino, Professore emerito di diritto pubblico comparato
    Universita’ della Calabria
    82. Paolo Giangaspero, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Trieste
    83. Federico Girelli, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ Telematica degli Studi di Roma Niccolo’ Cusano
    84. Daniele Granara, Ricercatore di diritto costituzionale, Universita’
    degli Studi di Genova
    85. Andrea Gratteri, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Pavia
    86. Maria Cristina Grisolia, gia’ Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Firenze
    87. Enrico Grosso, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Torino
    88. Cosimo Pietro Guarini, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    89. Carlo Iannello, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
    90. Antonio Iannuzzi, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi Roma Tre
    91. Emma A. Imparato, Professoressa associata di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Napoli L’Orientale
    92. Giuseppe Laneve, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Macerata
    93. Salvatore La Porta, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’
    degli Studi di Milano Bicocca
    94. Eva Lehner, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita’
    degli Studi di Siena
    95. Sara Lieto, ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi Parthenope di Napoli
    96. Aldo Loiodice, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    97. Andrea Lollo, ricercatore a tempo determinato di diritto
    costituzionale, Universita’ Magna Graecia di Catanzaro
    98. Fabio Longo, Ricercatore universitario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    99. Donatella Loprieno, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita’
    della Calabria
    100. Laura Lorello, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Palermo
    101. Federico Losurdo, Ricercatore a tempo determinato di diritto
    pubblico, Universita’ degli Studi di Urbino Carlo Bo
    102. Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    103. Giovanni Luchena, Professore associato di diritto pubblico
    dell’economia, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    104. Patrizia Macchia, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    105. Gianfranco Macri’, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Salerno
    106. Gabriele Maestri, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e
    Scienze politiche, Universita’ degli Studi Roma Tre
    107. Patrizia Magaro’, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Genova
    108. Maurizio Malo, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Padova
    109. Michela Manetti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Siena
    110. Raffaele Manfrellotti, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    111. Giuseppe Marazzita, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Teramo
    112. Gianluca Marolda, Dottore di ricerca in diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
    113. Francesco Marone, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli
    114. Pamela Martino, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    115. Pietro Masala, Ricercatore a tempo determinato, Universita’ degli
    Studi di Siena
    116. Ilenia Massa Pinto, Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Torino
    117. Anna Mastromarino, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    118. Giuditta Matucci, Ricercatrice di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Pavia
    119. Alessandro Mazzitelli, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi della Calabria
    120. Luigi Melica, Professore ordinario di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli Studi del Salento
    121. Luca Mezzetti, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
    122. Roberto Miccu’, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    123. Giovanna Montella, Ricercatrice di diritto pubblico comparato,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    124. Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Messina
    125. Giovanni Moschella, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Messina
    126. Angela Musumeci, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Teramo
    127. Ilario Nasso, Dottore di ricerca in diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bologna, e magistrato
    128. Anna Maria Nico, Professoressa ordinaria di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    129. Raffaella Niro, Professoressa associata di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Macerata
    130. Walter Nocito, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’ della
    Calabria
    131. Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    132. Saulle Panizza, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Pisa
    133. Claudio Panzera, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria
    134. Stefania Parisi, Professoressa associata di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    135. Fulvio Pastore, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
    136. Barbara Pezzini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bergamo
    137. Paola Piciacchia, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    138. Roberto Pinardi, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia
    139. Andrea Pisaneschi, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Siena
    140. Marco Plutino, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ di Cassino e del Lazio Meridionale
    141. Giovanni Poggeschi, Professore associato di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi del Salento
    142. Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Torino
    143. Daniele Porena, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Perugia
    144. Salvatore Prisco, Professore ordinario di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    145. Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Ferrara
    146. Fernando Puzzo, Ricercatore di diritto pubblico, Universita’ della
    Calabria
    147. Maria Letteria Quattrocchi, Ricercatrice di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Messina
    148. Alberto Randazzo, Ricercatore a tempo determinato di diritto
    pubblico, Universita’ degli Studi di Messina
    149. Francesca Rescigno, Professoressa associata di Istituzioni di
    diritto pubblico, Universita’ degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
    150. Giuseppe Ugo Rescigno, Professore emerito di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    151. Antonio Riviezzo, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Siena
    152. Raffaele Guido Rodio, Professore ordinario di diritto
    costituzionale, Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro
    153. Maria Grazia Rodomonte, Professoressa associata di diritto
    pubblico, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”
    154. Graziella Romeo, Ricercatrice a tempo determinato di diritto
    pubblico, Universita’ degli Studi Bocconi di Milano
    155. Laura Ronchetti, Ricercatrice a tempo determinato di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi del Molise
    156. Monica Rosini, Ricercatrice a tempo determinato di diritto
    pubblico, Libera Universita’ di Bolzano
    157. Antonio Ruggeri, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Messina
    158. Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico,
    Universita’ Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi
    159. Lucia Scaffardi, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Parma
    160. Simone Scagliarini, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia
    161. Lucia Sciannella, Professoressa associata di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Teramo
    162. Vincenzo Sciarabba, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Genova
    163. Michele Scudiero, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    164. Massimo Siclari, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi Roma Tre
    165. Giorgio Sobrino, Ricercatore a tempo determinato di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Torino
    166. Giusi Sorrenti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Messina
    167. Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di diritto
    costituzionale, Universita’ degli Studi di Firenze
    168. Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale
    169. Massimo Togna, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e
    istituzioni politiche comparate, professore a contratto di Information
    Law and Ethics, Universita’ degli Studi dell’Aquila
    170. Roberto Toniatti, Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Trento
    171. Vincenzo Tondi della Mura, Professore ordinario di diritto
    costituzionale, Universita’ del Salento
    172. Alessandro Torre, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    173. Dario Elia Tosi, Professore associato di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Torino
    174. Michele Troisi, Professore associato di diritto pubblico,
    Universita’ degli Studi del Salento
    175. Lara Trucco, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Genova
    176. Luigi Ventura, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
    177. Paolo Veronesi, Professore ordinario di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Ferrara
    178. Luca Vespignani, Professore associato di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia
    179. Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Napoli Federico II
    180. Lorenza Violini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale,
    Universita’ degli Studi di Milano
    181. Maria Paola Viviani Schlein, Professoressa ordinaria di diritto
    pubblico comparato, Universita’ dell’Insubria
    182. Luigi Volpe, gia’ Professore ordinario di diritto pubblico
    comparato, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
    183. Jens Woelk, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita’
    di Trento

  • domenico stimolo

    LILIANA SEGRE VOTA NO! Mi sono orientata per il NO soprattutto in coerenza con il mio atteggiamento generale verso il Parlamento. Sono entrata come si entra in un tempio perché il Parlamento è l’espressione più alta della democrazia. Quindi sentir parlare di questa istituzione che fa parte della mia religione civile come se tutto si riducesse a costi e poltrone, è qualcosa che proprio non mi appartiene”

    Dall’intervista sul quotidiano La Repubblica di oggi alla Senatrice a vita Liliana Segre

    https://www.facebook.com/anpinaz/

    DON CIOTTI VOTA NO! video

    https://www.facebook.com/Noi-che-voteremo-NO-al-referendum-costituzionale-Contiamoci-135495336828546/videos/247660809829526/

  • Gian Marco Martignoni

    Dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, ma pur avendo conquistato la maggioranza dei parlamentari sia al senato che alla camera nelle elezioni del 2018, i 5Stelle hanno mirato testardamente a tagliare del 37% la rappresentanza parlamentare, al fine di cavalcare paradossalmente dal governo, in nome dell’ annosa campagna contro la casta, il sentimento dell’antipolitica. In questo modo non solo avremo un parlamento meno rappresentativo del corpo elettorale, ma verrà sferrato l’ennesimo attacco al pluralismo politico. D’altronde, se un personaggio tutt’altro che esaltante come Davide Casaleggio è arrivato a sostenere che il parlamento in prospettiva è un’istituzione superabile, abbiamo la cifra di qual è il pensiero di chi crede che la democrazia possa fondarsi e addirittura essere organizzata a colpi di clic sul computer. Fortunatamente, però, non è detto che la sicumera dei 5Stelle prevalga , poichè nelle ultime settimane si sono moltiplicati i pronunciamenti autorevoli per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. Per quanto mi concerne non ho dubbi sulla scelta, in quanto da convinto proporzionalista in ogni ambito della democrazia,senza alcuna soglia di sbarramento volta ad impedire il sano dispiegarsi del pluralismo politico, ho ben presente il degrado consumatosi nel paese grazie all’introduzione del sistema maggioritario. Quel sistema elettorale – gradito inspiegabilmente anche agli ex-comunisti – che doveva garantire la governabilità a scapito della rappresentanza, ed invece ha accentuato i repentini cambi di casacca ed i noti guasti del trasformismo italico. Promuovendo l’ascesa di una nuova classe politica su cui è meglio stendere un velo pietoso.

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