Consorzio Bonifica Romagna: e siamo a quota 8

di Davide Fabbri (*)

LE OMBRE GESTIONALI NEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA. OTTAVA PUNTATA


Desidero commentare la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione di cui abbiamo parlato nella settima puntata approfondendo la pubblicazione della sentenza 12534 (del 2019) della Corte di Cassazione che ha – nei fatti – azzerato le sentenze di merito fino ad oggi intervenute, ritenendo che non sia stata dimostrata la legittimità del controverso licenziamento dell’ex direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica di Rimini Virgilio Buffoni; e che devono essere riesaminati e rivalutati tutti gli addebiti contestati, sulla base del principio della legittimità, quali documenti di prova di tutte le registrazioni ambientali, da cui si dovrebbero evincere le reali motivazioni di tale licenziamento.

Dico fin da subito che chi vorrà il testo integrale – ovviamente molto tecnico – di tale sentenza, potrà inviare una richiesta via email a: davidefabbriblogger@gmail.com e vi verrà inviata immediatamente.

Parto con alcune brevi considerazioni interpretative, dato il tecnicismo del testo.

Una premessa. Con questa sentenza, la suprema Corte “cassa” la sentenza di appello e rinvia ad altra sezione del «giudice del reclamo» di Bologna. Il giudizio di rinvio è previsto proprio a causa della caratteristica fondamentale della Corte di Cassazione: si tratta infatti di un giudizio di legittimità che, di conseguenza, non può decidere nel merito della causa. Il rinvio viene disposto proprio quando la Corte di Cassazione ritiene che, ai fini della decisione, sia necessario il compimento di nuovi accertamenti di fatto, ossia di nuove valutazioni. Non potendo, essa stessa, procedere ai predetti accertamenti, la Corte di Cassazione rinvia al giudice di merito.
Cosa ha detto concretamente la Cassazione nella sentenza 12534 del 2019?
Erano 6 le contestazioni relative a presunte violazioni di legittimità con le quali il dirigente Virgilio Buffoni – licenziato – si è presentato ai “supremi giudici”.

La prima e la seconda sono state respinte, sia pure con argomenti poco convincenti, la quarta accolta in parte con il riassorbimento del terzo, quinto e sesto motivo di ricorso.

Il terzo motivo riguardava la «contestazione d’insubordinazione» per avere “rinunciato” a esercitare un suo diritto garantito dallo Statuto dei Lavoratori, quello di essere sentito in audizione da apposita commissione a composizione paritetica. In realtà l’audizione richiesta ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto era già avvenuta ma l’esperto inviato da parte datoriale a verbalizzare non poteva farlo perché, essendo consulente dello studio legale del Consorzio di Bonifica, avrebbe resa nulla la procedura disciplinare. Il Consorzio pretese di conseguenza di ripetere l’audizione e Virgilio Buffoni declinò la riconvocazione, avendo già illustrato esaustivamente le proprie difese nel corso della prima audizione, presenziata vieppiù da due vice-presidenti dell’Ente della Bonifica, che confermarono la veridicità delle osservazioni presentate da Virgilio Buffoni circa lo svolgimento dei fatti. Tutto questo risulta da una registrazione della prima seduta acquisita dal giudice penale di Ravenna.
Strettamente connessa a detta contestazione era il comportamento del rappresentante del Consorzio di Bonifica: un avvocato, rinviato a giudizio per falsa testimonianza e manipolazione degli atti del procedimento disciplinare, cosa di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto e che il giudice del rinvio dovrà rivalutare, tenendo conto del contenuto della registrazione, e la cui produzione nel giudizio del lavoro è stata giudicata legittima dalla Suprema Corte.

Il quarto motivo concerne l’uso processuale delle registrazioni ambientali.

Il quinto motivo contestava l’applicazione di una astratta nozione di “giusta causa”, da parte del giudice d’appello che avrebbe viceversa avuto l’obbligo di «verificare la reale sussistenza» nelle condotte del dirigente licenziato Virgilio Buffoni di fatti correlabili alla disciplina contrattuale di riferimento.

Il sesto motivo denunciava la presunta irregolarità insanabile della procedura della Commissione regionale di garanzia che aveva espresso, contrariamente a quanto stabilito dalla norma ordinamentale, un parere di mera regolarità formale del procedimento disciplinare, senza esaminare i singoli provvedimenti disciplinari per valutarli nel merito. La Cassazione asserisce che – contrariamente a quanto affermato dall’appello – le registrazioni sono documenti pertinenti alla tesi difensiva e non eccedenti le sue finalità, quindi rispondenti alla necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto della persona licenziata Virgilio Buffoni.

Il giudice del rinvio di conseguenza – per verificare l’esistenza della giusta causa di licenziamento – dovrà rifare il processo, procedendo alla rivalutazione dei singoli addebiti contestati sulla base dei princìpi richiamati dalla Suprema Corte e acquisendo, per ciò stesso, le registrazioni riguardanti la causa come elementi di prova.

Semplificando: la Corte di Cassazione accoglie 4 motivi su 6, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altri giudici; affermare infatti che «l’esame del terzo motivo così come del quinto e del sesto risulta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo» significa che sarà rifatto il processo da capo, riesaminando tutti i provvedimenti alla luce delle eccezioni accolte.

Il Consorzio di Bonifica ha perso: le sue tesi sono totalmente rimesse in discussione con l’aggravante che il giudice del rinvio dovrà tenere conto delle presunte irregolarità che hanno costellato tutta la fase di merito. E forse impareremo quali furono i reali motivi del licenziamento dell’ex direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica di Rimini Virgilio Buffoni.

(*) Davide Fabbri è un blogger indipendente, rompicoglioni a fin di bene (cioè in difesa del pubblico interesse): viene ospitato in questa “bottega”… ogni volta che lo chiede perchè – lo mettiamo nero su bianco – «ce ne fossero di persone come lui». E anzi vi annunciamo che stiamo studiando il modo di clonarne 144, cioè un DFC (Davide Fabbri Clone) per ognuna delle città più popolate di Italia (da Roma e Milano fino a Rho, Chieti, Scafati e Scandicci). Se l’esperimento riesce ve lo faremo sapere e se lo richiederete vi invieremo il vostro DFC in omaggio per Capodanno.

Davide Fabbri

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