Di chi è questa pancia ? Il processo a Gigliola Pierobon

di Delia Bellanova e Giancarla Rotondi

Pierobon1

Gigliola Pierobon

[Nel corso di un ricordo collettivo di Bianca Guidetti Serra, tenutosi il 16 maggio al Vag61 di Bologna, un reading ha ripercorso i momenti più importanti della sua lunga vita. Anche nell’attività forense, la Guidetti Serra riuscì a dimostrarsi interna ai processi di cambiamento di questo paese. In alcune circostanze i processi a cui prese parte si trasformarono in veri e prori momenti di llotta politica, come nel caso di Gigliola Pietobon (imputata per aborto volontario) in cui l’aula di tribunale divenne megafono delle rivendicazioni del movimento femminista.]

Processo celebrato a Padova nel 1973 contro Gigliola Pierobon, minorenne all’epoca dei fatti, accusata di aborto clandestino, rea confessa.

Mi chiamo Gigliola Pierobon. Molti mi conoscono per la ragazza che ha abortito e che è stata «giudicata» dal tribunale di Padova. La mia storia è diventata di dominio pubblico: il «caso Pierobon». Eppure la mia storia è quella di tante altre donne e il mio «reato» è un fatto commesso ogni anno in Italia da più di tre milioni di donne, con altrettantipartners, «medici» e praticoni. Il mio «reato», il «reato» della maggioranza delle donne, è volutamente programmato da chi detiene il potere per lasciare la donna nella non disponibilità del proprio corpo e quindi delle proprie scelte […]1

Nel 1973 vigeva ancora la punibilità dell’aborto2 in base all’art. 546 (in combinato disposto con l’art.54) del cp del 1930, che catalogava tale reato tra i “delitti contro l’integrità della stirpe”.

In Italia non erano frequenti i processi per aborto (a fronte dei milioni di aborti clandestini praticati in tutto il paese e delle numerose morti per setticemia e perforazione dell’utero); e quando avevano luogo, finivano per lo più con l’assoluzione per insufficienza di prove. A testimoniare l’ipocrisia di uno stato che si faceva paladino di una legge che costringeva milioni donne a trasgredirla e ad agire in clandestinità.

PIEROBON 9Gigliola Pierobon, il collettivo femminista a cui appartiene e i suoi avvocati difensori decidono di rompere con la logica inquisitoria, con le pratiche giudiziarie poliziesche, che sono proprie dell’impostazione del processo in Italia.

Così scrive Bianca Guidetti Serra a Gigliola, ricordando la linea “difensiva” adottata nel processo:

PIEROBON 5Tanto più significativo diveniva l’attacco alla tua persona nel momento in cui avevi manifestato la volontà di fare della tua vicenda un processo politico, invece di mimetizzarti dietro ad un prevedibile e scontato perdono giudiziale.

Su questo concetto di «processo politico» insistei, precisando che tale doveva intendersi perché poneva l’accento su di una pluralità di problemi interessanti la collettività.

Non veniva giudicata solo Gigliola Pierobon, o le varie Gigliole che a diciassette anni, più o meno, provenienti dalla campagna oPIEROBON 4chissà da dove, povere (ché diversamente l’aborto, pur problema di tutte le donne, non finisce sul banco degli imputati), sole perché ilpartner come regola se la squaglia, senza consigli né aiuti, debbono decidere della loro maternità. Veniva giudicata invece, la nostra società, con tutte le mistificazioni che impone, proprio a quel binomio madre-figlio che apparentemente esalta e glorifica“.3

PIEROBON 7Bianca Guidetti Serra e Vincenzo Todesco presentano una istanza testimoniale dalla carica innovatrice per la dottrina italiana, che porta alla ricerca di una verità slegata dalla mera produzione di prove e più attinente invece a una contestualizzazione dei fatti. Sulla scia del processo Chevalier (svoltosi due anni prima in Francia)4, viene redatto un elenco di testimoni che vede la presenza di scrittrici, politici, senatori, medici, biologi, giovani donne, psicologi, che meglio avrebbero reso il senso del rovesciamento delle parti: partendo dalla difesa dell’imputata si intendeva infatti condannare una legge ingiusta e, soprattutto, si voleva stimolare il coinvolgimento dell’opinione pubblica. Si voleva mettere in luce, come l’aborto si configurasse come reato solo in quanto “volontario”, cioè frutto di una scelta, e non invece quando veniva indotto –contro la volontà della donna- dalle dure condizioni di lavoro. L’istanza testimoniale verrà però rigettata in toto dai giudici.

PIEROBON 11Per la magistratura il processo deve rimanere circoscritto all’aula di tribunale e alla sfera privata della persona imputata.

L’avvocato Todesco rievoca questo aspetto peculiare, in uno scritto destinato a Gigliola:

“[…] nel tuo, come in tutti i processi, è necessario che la realtà politica e storica dei fatti qualificati criminosi divenga momento di contraddizione insolubile per il Giudice: come si ottenne con la decisione e combattività dimostrate da te e dalle compagne femministe in Padova, quando non accettaste – e ciò fu chiaro a tutti – la «norma inespressa» che sta alla base del processo, il «diritto a giudicare»; quando non accettaste di rispettare la sacralità del processo, aprendovi brecce e facendovi irrompere la vitalità della realtà politica.

Come difensori, io e Bianca traducemmo la vostra decisione nella tecnica del processo, per evitare che si creasse frattura tra la vostra linea politica, sostenuta all’esterno, e la concreta realtà celebrata nel processo stesso, che avrebbe potuto in tal modo recuperare la propria apparente «neutralità».

PIEROBON 6Cardine della difesa, da te e dalle compagne determinata, fu dunque la rivendicazione del diritto alla prova più completa, e quindi del diritto a provare ed a fare emergere nel processo ciò che dal processo si voleva fosse escluso: la condizione della donna nella società capitalista5.

Il processo Pierobon, scandito da una nutrita partecipazione politica femminile, si concluderà il 7 giugno 1973 con il riconoscimento della colpevolezza di Gigliola, ma con una assoluzione attraverso la formula del perdono giudiziale. La formula rappresenta la chiara espressione di un paternalismo ambiguo: che non si esime dal giudizio e dalla colpevolizzazione, ma poi dall’alto della sua misericordia concede il “perdono” alla donna rea.

PIEROBON 8L’irroganda pena […] deve però tener conto […] soprattutto della profonda pietà che non si può non rivolgersi verso chi si trovi moralmente impreparata ad affrontare problemi implicanti un generoso e duro sacrificio. Le viene pertanto concesso il perdono giudiziale del reato, senza tener conto di qualche atteggiamento esibizionistico tenuto in udienza […], ma piuttosto della resipiscenza dimostrata con la consapevole accettazione di una seconda maternità […]”6.

Non vi è dubbio sull’importanza che il processo Pierobon, proprio a causa della sua vivace connotazione politica, assume nel percorso che vedrà negli anni successivi il movimento femminista e il partito radicale impegnarsi sulla questione aborto. É storia nota quella della legge 194, frutto di mediazione tra le istanze di liberalizzazione avanzate dal movimento femminista e il progetto di riforma dell’area istituzionale e moderata.

Ciò che ci sembra interessante in questa testimonianza è sottolineare, con le sue stesse parole, il senso che Bianca Guidetti Serra attribuiva al suo ruolo di avvocata:

PIEROBON 3«mi ha sempre interessato l’aula giudiziaria come luogo di diritti in movimento»7.

E dedichiamo a lei una citazione dell’avvocata Gisèle Halimi, attivista femminista e difensore nel processo Chevalier:

Ho già affermato precedentemente che l’avvocato politico deve essere completamente coinvolto, essere al fianco dei militanti che difende. Partigiano senza riserve e, come armi, la conoscenza del diritto “nemico”, la capacità di sventare le trappole dell’accusa […]. Le regole d’oro del processo di principio sono dunque: rivolgersi direttamente all’opinione pubblica tutta intera, al paese, passando sopra le teste deimagistrati. Per fare questo, bisogna organizzare una dimostrazione sintetica, oltrepassare i fatti e andare a giudicare una legge, un sistema, una politica. Trasformare il dibattimento in un dibattito pubblico8.

Note:

PIEROBON 11 Gigliola Pierobon, Il processo degli angeli (Storia di un aborto), Roma, Tattilo Editrice, 1974, p. 11.

2 «L’interruzione della gestazione sancisce la facoltà della valutazione personale; ed è proprio dall’effetto di rottura della sudditanza biologica di cui essa diventa strumento che lo Stato vuole difendersi. Di questo autoritarismo è riprova il fatto che intorno al fenomeno sono venuti separandosi due concetti: l’aborto legale e l’aborto criminoso. Il primo, munito del crisma di legalità, è quel tipo di aborto che la società autorizza, non si sa bene in base a quale discriminazione etica; mentre nella definizione di aborto criminoso rientra esclusivamente l’aborto “volontario”.

Ma la donna, condizionando un processo organico che essa sola può e sa vivere, afferma l’esigenza di una valorizzazione della maternità, proprio in quanto rimette a se stessa la valutazione delle circostanze interne ed esterne.

La legge penale punisce invece l’aborto ricercato volontariamente, e la direttiva data ai giudici per la condanna è appunto la “volontà” di dar corso all’atto. Questo intervento chirurgico viene considerato “criminoso” soltanto se interviene la valutazione della donna e lo diventa persino nei casi da gravidanza per “stupro”». Elvira Banotti, La sfida femminile. Maternità e aborto, Bari, De Donato, 1971, pp. 16-17.

3 Scritto di Bianca Guidetti Serra indirizzato a Gigliola Pierobon, in G. Pierobon, Il processo degli angeli, op. cit., pp. 162-163.

PIEROBON 104 Cfr. Lorenza Perini, Il corpo del reato. Parigi 1972 – Padova 1973: storia di due processi per aborto, Bologna, BraDypUS ( Quaderni Storicamente n. 4), 2014.

5 Scritto di Vincenzo Todesco indirizzato a Gigliola Pierobon, in G. Pierobon, Il processo degli angeli, op. cit., pp. 168-169.

6 Sentenza del Tribunale di Padova, in G, Pierobon, Il processo degli angeli, op. cit., pp. 198-199.

7 Bianca Guidetti Serra – Santina Mobiglia, Bianca la rossa, Torino, Einaudi, 2009.

8 Un caso di aborto. Il processo Chevalier , Torino, Einaudi, 1974, p. 12. Cit. in Lorenza Perini, Il corpo del reato, op. cit., pp. 47-48.

alexik

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