Gli “ebrei” di Sandrigo e Rachel

OGGETTO: Regolamento per la sosta degli Ebrei residenti o in transito nel territorio del Comune di Sandrigo.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la sosta e il transito degli Ebrei residenti o in transito nel territorio del Comune di Sandrigo, sia su aree pubbliche che private.

Art. 2

Il Comune di Sandrigo prende atto delle persone attualmente iscritte all’anagrafe della popolazione residente del Comune stesso, appartenenti a nuclei familiari ebrei, originariamente stanziali nel territorio.

Le nuove residenze saranno limitate alla ricettività sostenibile dell’area attualmente occupata in Via Galvani dalle famiglie ebree iscritte anagraficamente in questo Comune.

Art. 3

E’ vietata su tutto il territorio comunale la sosta di veicoli e rimorchi destinati ad alloggio di ebrei se non nelle aree espressamente individuate.

L’eventuale sosta è consentita per breve tempo (massimo 24 ore con intervallo minimo di 30 gg. da una sosta all’altra) nei modi previsti dall’art. 185 del vigente codice della strada, sempre a condizione che la sosta non configuri un accampamento.

Art. 4

L’area attualmente occupata in Via Galvani dovrà essere mantenuta costantemente pulita, evitando inutili perdite e ristagni d’acqua dagli impianti idraulici.

Le autocaravan in sosta sulla sede stradale, non devono poggiare al suolo tranne che con le ruote e non devono emettere deflussi propri, evitando lo scarico di liquidi e residui organici.              I rifiuti dovranno essere raccolti e differenziati secondo il sistema organizzato dall’amministrazione comunale, in base al regolamento di raccolta rifiuti solidi urbani vigente.     Le sedi stradali dovranno essere mantenute costantemente libere per la circolazione dei veicoli, evitando la sosta e la fermata sulle carreggiate.     E’ vietato l’utilizzo di prese d’acqua degli impianti antincendio a scopo domestico o per qualsiasi altro motivo non attinente alla loro specifica funzione.

Art. 5

Gli animali domestici di proprietà degli Ebrei in Via Galvani devono essere opportunamente custoditi onde evitare che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli o disagio alle persone. I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati, e tale adempimento deve essere comprovato da idonea documentazione. I proprietari devono garantire la pulizia e l’igiene degli stessi.

Art. 6

E’ fatto divieto agli Ebrei di importunare le persone, gli esercizi pubblici o commerciali e le famiglie con continue richieste di servizi, elemosine, o altro che comunque siano origine di disturbo alla quiete dell’abitato. In particolare è vietato in maniera assoluta l’uso dei minori per le attività di accattonaggio.

Art. 7

La comunità ebraica di Via Galvani e le persone che ne fanno visita dovranno mantenere un atteggiamento ed un decoro consono alla zona circostante e rispettare le tradizioni e la cultura autoctona.

Parenti ed amici non potranno sostare nei pressi dell’area o nell’area stessa.

L’accesso e le visite nelle aree cimiteriali dovrà avvenire secondo le norme previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, cui si fa espresso rinvio.

Art. 8

La permanenza della comunità ebraica nell’ area occupata è subordinata al permanere delle seguenti condizioni:

a) al rispetto della Convenzione dell’ONU sui diritti dei minori del 1989, ratificata con L. 176 del 27.05.1991;

b) nel caso di presenza di minori nel nucleo familiare, alla frequenza con regolarità della scuola dell’obbligo, fino al compimento dell’età stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

c) nel caso siano presenti nel nucleo familiare adulti in età non pensionabile, questi devono frequentare corsi di formazione professionale o svolgere attività lavorative (anche autonome, artigiane o casalinghe), o essere regolarmente iscritti alle liste del collocamento al lavoro.

d) a mantenere un comportamento coerente con le regole sancite nel presente regolamento.

L’evasione accertata dall’obbligo scolastico e lo sfruttamento dei minori per l’accattonaggio, danno luogo all’allontanamento dall’area occupata.

Quanto sopra sarà accertato dal Comune il quale è tenuto a darne comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza per i conseguenti adempimenti di competenza.

I minori ebrei frequentanti le scuole dell’obbligo devono sempre mantenere le condizioni igieniche personali idonee all’ambiente scolastico, evitando di arrecare disturbo o molestie agli altri alunni con odori o abbigliamento non adeguato.

ART. 9

II Sindaco in caso di mancanza dei requisiti igienico-sanitari minimi o al verificarsi di eccessivo affollamento delle presenze rispetto alla quantità di soggetti individuata quale sostenibile nell’area occupata e per ogni altra grave violazione del regolamento, può ordinare l’allontanamento di qualsiasi persona e mezzo nonché la chiusura e lo sgombero dell’area.

ART. 10

Relativamente al decoro e al mantenimento delle condizioni di salubrità ed igiene all’interno dell’area, saranno applicate le disposizioni regolamentari previste dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana ed Igiene, vigenti per tutto il territorio comunale.

L’osservanza ed il rispetto di tali norme è demandata alla competenza delle forze dell’ordine ed all’autorità pubblica.

ART. 11

Laddove le violazioni non rappresentino presupposto per l’applicazione della sanzione dell’allontanamento o non siano sanzionabili in applicazione di altre norme di legge o regolamento, sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Allegato A) alla DCC n. 63 del 7.11.2006.

LEGGETE  IL POST SCRIPTUM… onde evitare equivoci.

Ho scritto ieri (sotto il titolo «63 62 61 razzista») su questo blog di una “piccola” provocazione – di Guglielmo Ragozzino su «il manifesto» (del 13 marzo 2010) – cioè volutamente confondere ebrei con clandestini per mostrare come le leggi razziali fasciste del 1938 purtroppo somiglino moltissimo a quelle razziali leghiste-pidielliste del 2009. E mentre quasi all’unanimità si deprecano quelle del 1938 fascista, tanti tacciono sulle infamie analoghe del 2009 “democratico”. Oggi pubblico questo regolamento di Sandrigo inviatomi da un’amica che ha fatto un’analoga operazione. Si tratta di un «regolamento per la sosta di Sinti e Rom» datato 2006 ma dove si parla di loro avete letto “Ebrei”. La logica razzista è identica. Eppure i piccoli Goebbels di Sandrigo (e di altri posti dell’Italia d’oggi che si avventurano in analoghe schifezze) non suscitano scalpore. «Perché dobbiamo scandalizzarci di certe cose solo se c’è la scritta ebreo? Non siamo tutti persone?» scrive la mia amica. Concordo con lei che mi saluta con «un triste ciao pensando alla bambina morta, anzi UCCISA, perché senza tessera sanitaria». E se davvero i fatti dell’ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio sono come alcuni quotidiani hanno riportato negli ultimi giorni, purtroppo ha di nuovo ragione lei: si tratta di un delitto… anche se sarà difficile che i responsabili paghino per la morte di Rachel. Delitto burocratico, delitto razzista, delitto incoraggiato – quasi inevitabile dove regna la viltà – per il clima che non da oggi si respira in Italia.

Contro le leggi razziali del 2009 dovevamo fare qualcosa ieri, ma ben poche/i purtroppo si sono mobilitati; forse oggi è tardi ma proviamoci: per non raccontarci domani balle del tipo che non sapevamo o non potevamo. (db)

Redazione
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2 commenti

  • ginodicostanzo

    Posso copincollare da me? (citando la fonte, ovviamente).
    Grazie
    http://www.ilpuntoimproprio.splinder.com
    ciao

  • Sono disgustato|
    Sono disgustato di come il razzismo affiora sempre più prepotentemente tra di noi. Sembra strano, ma si sta espandendo come una nube e noi lo respiriamo con la stessa indifferenza con cui respiriamo lo scarico dei gas delle auto…e non ce ne accorgiamo.

    Li incroci per le strade di Roma, ti chiedono, ti guardano,suonano in metropolitana; tutti cercano di attirare la tua attenzione, ma passi in mezzo a loro: non li vedi, non li senti, fanno parte del paesaggio.

    L’indifferenza è già razzismo o e solo il primo passo?

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