La Corte Costituzionale: lo strumento del sequestro giudiziario (probatorio e/o …

… preventivo) è una forma di tutela dei lavoratori

di Dante De Angelis (*)

Riceviamo da Dante De Angelis (ferroviere RLS, Ancora in Marcia) le sue considerazioni sulla recente sentenza della Corte Costituzionale “ammazza” decreti salva ILVAM (purtroppo in ritardo …). La sentenza è disponibile integralmente qui.
Alleghiamo anche un nostro comunicato dell’epoca in cui, grosso modo, affermavamo gli stessi princìpi.

Sentenza_Corte_Cost_n°58-2018_Prevalenza_salute_e_sicurezza_Ilva

comunicato ilva agosto 2012

 

Una recente e interessantissima sentenza della Corte Costituzionale boccia una legge e conferma nuovamente la prevalenza della salute e sicurezza dei lavoratori (e dell’ambiente) sulle esigenze economiche legate alla produzione industriale, finanche per le attività definite di “prevalente interesse strategico nazionale”.

Scusate ma di questi tempi non è poco!

La Consulta interviene sulla complessa vicenda del sequestro di un altoforno dell’ILVA a Taranto che causò la morte di un operaio. La magistratura lo sequestrò imponendo delle misure di tutela.

Il governo per ‘neutralizzare’ quel provvedimento prima approvò un decreto e poi una legge per consentire all’azienda di riutilizzare l’impianto “pericoloso”, sulla base della sola presentazione di un ‘piano di bonifica’, senza alcuna partecipazione delle Autorità pubbliche, le quali non avrebbero avuto alcuna possibilità di incidenza reale.

Infatti, alle autorità di vigilanza ASL, Vigili del fuoco, ecc. veniva attribuito – a differenza delle loro prerogative e poteri istituzionali in tema di prevenzione e vigilanza previste per la generalità delle imprese – solamente un generico potere di monitoraggio e ispezione al solo fine di verificare la ‘rispondenza’ degli interventi aggiuntivi contenuti nel Piano di bonifica aziendale, mediante una mera comunicazione-notizia, senza un reale e concreto potere di controllo e intervento, cosi da renderne ambigua e indeterminata ogni possibilità di incidenza, quindi di intervento e controllo preventivo.

QUI SOTTO, per gli appassionati, il testo integrale della sentenza.

Ciao, Dante

——

Sentenza 58/2018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

[…]

3.2.– Nel caso oggi portato all’esame di q uesta Corte, invece, il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongonoquesti ultimi a rischio della stessa vita.
Infatti, nella normativa in giudizio, la prosecuzione dell’attività d’impresa è subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un “piano” ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell’autorità giudiziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

[…]

3.3.– Considerate queste caratteristiche della norma censurata, appare chiaro che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).

Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai  sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratoricostituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i princìpi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.

In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41
Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996).

4.– Considerato assorbito ogni ulteriore profilo e chiarite quali siano le disposizioni sulle quali si riverberano gli esiti del sindacato di costituzionalità per le ragioni esposte al precedente punto 2.3, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015,
n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

(*) ripreso – con la premessa e la foto – da “Medicina Democatica”

 

Redazione
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