«Non si lavora a Natale»: lo dice il tribunale di Bergamo

Scritto da Clash City Workers (*)

Non si può lavorare durante le festività. Sembrerebbe uno slogan della protesta che stanno portando avanti i lavoratori e le lavoratrici di Orio Center, per non lavorare il 25 dicembre e poter passare il Natale con le proprie famiglie. Invece a dichiararlo è il tribunale del lavoro di Bergamo, con una sentenza dello scorso 23 novembre. Visto quello che sta succedendo nel centro commerciale a due passi dall’aeroporto potrebbe sembrare una fake news, ma non è così. Andiamo con ordine.

Quando la direzione del centro commerciale ha dichiarato di voler tenere aperto durante le festività natalizie, alcuni lavoratori hanno dato vita a una raccolta firme, sperando che anche altri cittadini di Bergamo e provincia appoggiassero la loro causa. Poi c’è stao il presidio del 27 novembre, indetto dai sindacati, e sembra proprio che la protesta andrà avanti. Intanto però Percassi ha deciso e qualcuno ha già detto che “tanto non si può far niente”. Ma non è così. C’è un limite al potere decisionale delle aziende e stavolta il diritto del lavoro, nonostante i tentativi di lederlo, sembra aver tracciato in maniera chiara cosa è lecito e cosa non lo sia.

Tutto comincia con il ricorso di un’azienda metalmeccanica che era stata condannata al pagamento della retribuzione giornaliera per le festività dell’8 dicembre e del 6 gennaio, in favore dei lavoratori che si erano rifiutati di prestare attività lavorativa durante quei giorni. L’azienda sosteneva che al lavoratore era sì riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività infrasettimanali, ma che la contrattazione collettiva prevedeva che l’attività lavorativa potesse essere svolta anche nei giorni festivi. In poche parole se l’azienda vuole, si lavora anche nelle festività: l’esigenza aziendale era l’eccezione contrattuale alla regola stabilita dalla legge. Il datore di lavoro prova la sussistenza delle esigenze aziendali, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio deve essere considerato illegittimo. Il tribunale di Bergamo però ha evidenziato come la questione sia già stata affrontata (nella sentenza della Cassazione n. 22482 del 2016, alla quale la Corte intende dare continuità). In tale occasione era stato stabilito che «la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso».

La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso della nullità delle clausole di contratto collettivo che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, «in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. 9176/1997) – di astenersi dalla prestazione» (ex plurimis, Cass. 16634/2005).

In sintesi, lavorare durante le festività è possibile solo quando c’è il consenso del lavoratore che, nei giorni festivi, ha il diritto (come sancito dalla legge 260/1949) di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione anche nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda effettivamente la possibilità di lavorare durante le festività. Le proteste dei lavoratori e delle lavoratrici di Orio Center sono del tutto legittimate, anche se gli esercenti del centro commerciale non hanno ad ora concesso ai lavoratori e ai sindacati un incontro per risolvere la questione.

(*) ripreso da «clashcityworkers.org»

Redazione
La redazione della bottega è composta da Daniele Barbieri e da chi in via del tutto libera, gratuita e volontaria contribuisce con contenuti, informazioni e opinioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *