Rems e “pericolosità sociale”

Una guida del Telefono Viola di Piacenza (*)


Breve premessa

L’obiettivo di questa guida/vademecum è fornire informazioni legali (che altrove non sono minimamente citate) e illustrare chiaramente le modifiche portate dalla legge 81 entrata in vigore il 31 marzo 2015 sulla chiusura dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari e la conseguente apertura delle nuove strutture psichiatriche dette REMS. Siamo consapevoli che in poche pagine non potevamo affrontare la tematica in maniera esaustiva ma si forniscono consigli operativi utili per chi si ritrova rinchiuso nei nuovi manicomi regionali o sottoposto a misure di sicurezza non detentive, oltre a comunicare le nostre criticità nei confronti del cosiddetto «percorso di chiusura dell’ospedale psichiatrico giudiziario» e le nostre proposte operative per liberarsi realmente da strutture e logiche manicomiali.
Per maggiori info, per sostegno umano, medico e legale contattate i vari numeri del TELEFONO VIOLA e le realtà con cui collaboriamo.
Consulta il sito:www.telefonoviola.org

SIAMO TUTTI SOCIALMENTE PERICOLOSI! BASTI MANICOMI! VECCHI O NUOVI CHE SIANO…
TELEFONO VIOLA – Piacenza
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CONSIGLI OPERATIVI PER LIBERARSI DAI MINI-OPG (REMS cioè Residenza Esecuzione Misura di Sicurezza) e dalla cosiddetta “PERICOLOSITA’ SOCIALE”

    La LEGGE 81/2014

    Le NOVITA’ INTRODOTTE e le numerose CRITICITA’.

TELEFONO VIOLA – Piacenza

Linea d’ascolto contro gli abusi della psichiatria e per liberarsi dalla morsa psichiatrica.

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Legge 81/2014

Articolo 1

1. La CHIUSURA degli OPG è fissata al 31 marzo 2015

In realtà dopo l’entrata in vigore della legge ci sono voluti mesi e mesi perché alcuni OPG chiudessero realmente e le persone venissero trasferite in comunità o in REMS (nella propria regione) o riconquistassero finalmente la libertà.

In data odierna – novembre 2016 – l’OPG di Montelupo Fiorentino e di Messina sono ancora aperti.

L’OPG di Castiglione delle Stiviere si è trasformato magicamente in “Sistema polimodulare di REMS provvisorie” in data 31.3.2015…

Nel corso dei successivi mesi il manicomio è stato strategicamente suddiviso in “moduli” nei quali si possono internare 20 persone. Tale disumana pianificazione permette di rispettare la legge che impedisce di rinchiudere più di 20 persone all’interno di ogni singola REMS (mini OPG).

Nella sua lunga storia questa indegna struttura ha mutato più volte il proprio nominativo: da manicomio a manicomio criminale, da ospedale psichiatrico giudiziario a REMS, ma in ogni caso il vecchio manicomio tutt’ora sopravvive…

Cambiare tutto per non cambiare nulla…

2. DI NORMA SI ADOTTANO MISURE ALTERNATIVE ALL’INTERNAMENTO

Il giudice di norma deve adottare misure alternative al ricovero in REMS.

La realtà è ben distinta. I tribunali spesso richiedano l’internamento presso le REMS.

Le Regioni (Asl e loro servizi) e la magistratura devono stipulare collaborazioni finalizzate alla promozione di “progetti territoriali”.

Con il termine “territoriale” si mascherano troppo spesso internamenti presso comunità residenziali. Certamente la presenza sul territorio di provenienza facilita un maggior contatto con la realtà esterna di riferimento ma troppo spesso verifichiamo che tale rapporto che il soggetto dovrebbe instaurare con l’esterno è solo sulla carta, in particolar modo quando ci sono impedimenti giudiziari che limitano la libertà di movimento della persona rinchiusa in una REMS o Comunità “terapeutica” che sia. Sono in primis le regole carcerarie delle REMS (ognuna ha le proprie) a creare isolamento e impedire un frequente contatto con i familiari e conoscenti/amici.

In alcune specifiche situazioni le conflittualità familiari esistenti devono essere adeguatamente monitorate oltre a predisporre, con la necessaria disponibilità dei soggetti interessati, un percorso che faciliti la risoluzione delle problematiche relazionali esistenti (ma non illudetevi che in psichiatria ci sia l’interesse di affrontare in tali termine la complessità dei singoli “casi”). Riteniamo vergognoso che in alcune REMS (vedi a Bologna ma non solo) si dettino regole che impediscono un frequente contatto con familiari e/o conoscenti/amici, fonte spesso di un reale e necessario sostegno emotivo al soggetto internato in manicomio.

3 . NON SI ATTRIBUISCE LA PERICOLOSITA’ SOCIALE PERCHE’ LA PERSONA E’ EMARGINATA O LASCIATA SENZA “CURE”.

Prima che entrasse in vigore la legge 81 l’imputato poteva essere definito soggetto “socialmente pericoloso” solo perché non seguiva regolarmente un percorso di “cura” e non era sostenuto dai Servizi Sociali (troppo spesso collaboranti con la psichiatria) e ricattato di non fornire sostegno nel caso in cui non volesse seguire le indicazioni espresse dal servizio psichiatrico.

Nel passato spesso accadeva a una persona povera, emarginata e senza casa di essere definito “ socialmente pericoloso” e finire in OPG. Attualmente l’internamento in REMS e le proroghe della misura di sicurezza non si possono adottare per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.

4. LE REGIONI POSSONO RIVEDERE PROGRAMMI REMS: A FAVORE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

Le Regioni organizzano corsi di formazione per gli operatori sui “percorsi terapeutici riabilitativi” e possono rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e reinvestendo i finanziamenti per potenziare i servizi territoriali di “salute mentale”.

A oggi, novembre 2016, questo potenziamento economico ai vari servizi territoriali non avviene. La maggior parte dei finanziamenti predisposti sono finalizzati alle REMS presenti in ogni singola Regione (in continuo aumento).

In teoria, le Rems dovrebbero essere una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le “misure alternative” all’internamento (vedi punto 4)e quelle relative alla pericolosità sociale (vedi punto 5).

La realtà è ben distinta. I tribunali spesso richiedono l’internamento presso le REMS.

ATTENZIONE: vedi nuovo emendamento del DDL 2067 di cui trattiamo successivamente.

   Articolo 1 comma 1:

Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”.

   Articolo 1 comma 1 bis:

Entro il 15 giugno 2015, le Regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale (DSM) e al contenimento del numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di poter destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”.

5. RISPETTO DELLE NORME: ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO LEA

Il rispetto delle norme sul superamento OPG è per le Regioni adempimento obbligatorio

Le Regioni devono verificare l’erogazione dei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza (premi e sanzioni).

6. OBBLIGO DEI PROGRAMMI DI DIMISSIONE

Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a governo e a magistratura i Percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna persona internata in OPG (al 31.3.2015) motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio)

7. LIMITE ALLA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA: BASTA ERGASTOLI BIANCHI

La durata massima della misura di sicurezza DETENTIVA non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e una fine definitiva ai cosiddetti “ergastoli bianchi”.

MA TALE LIMITE VALE SOLO PER LE “MISURE DI SICUREZZA” DETENTIVE!

Ovverosia non per la “libertà vigilata” che può essere prorogata senza limite…

Dalla psichiatria – anche da quella che si autoproclama basagliana, democratica, di comunità e via discorrendo – tale specifico aspetto non è ovviamente oggetto di critica. Per quanto ci riguarda siamo contrari a qualsiasi “percorso” coercitivo (obbligo di cura) motivo per cui riteniamo necessario porre fine alla possibilità concessa ai Dipartimenti di Salute Mentale di seguire (o perseguire) per anni e anni il soggetto.

Per ulteriori approfondimenti in merito a tale specifico aspetto, leggi le pagine seguenti.

8. VERIFICA e COMMISSARIAMENTO

Entro sei mesi c’è la verifica (ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale OPG) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme.

I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi….

Altrimenti scatta subito il commissariamento per le Regioni inadempienti.

Ovviamente anche tale obbligo non è stato rispettato da molte Regioni.

9. ORGANISMO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO SUPERAMENTO OPG

Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene attivato, presso il ministero della Salute un apposito organismo per il superamento degli OPG, che relaziona al Parlamento. Composto da rappresentanti dei ministeri Salute e Giustizia e Conferenza Regioni. L’organismo si raccorda con il Comitato paritetico interistituzionale OPG.

Emendamento del Ddl 2067

Dal mese di luglio 2016 saranno internate nei manicomi/REMS anche le persone in attesa di giudizio, per accertamenti e i detenuti (dal carcere) con “sopravvenuta malattia mentale”(MISURE PROVVISORIE) ovverosia tutti soggetti che saranno giudicati in merito alla loro CAPACITA’ DI INTENDERE e VOLERE e conseguentemente alla PERICOLOSITA’ SOCIALE. Ulteriore peggioramento… aumenteranno, di conseguenza, le REMS presenti in ogni singola Regione.

ERGASTOLI BIANCHI:

Unico reale cambiamento prodotto dalla legge 81/2014 è la fine dei cosiddetti “ERGASTOLI BIANCHI” ma purtroppo vale solo per le MISURE di SICUREZZA DETENTIVE ovverosia la LIBERTA’ VIGILATA può essere continuamente prorogata dal Tribunale di Sorveglianza, proroga richiesta esplicitamente o meno dal DSM, Dipartimento di salute mentale, competente. Sulla base delle relazioni inviate dai responsabili dei servizi psichiatrici all’UEPE (ufficio esecuzione penale esterna) o direttamente al tribunale competente, il giudice assumerà una decisione: giudicare necessaria una proroga della misura di sicurezza o concludere il percorso giudiziario e consigliare alla persona, ora libera cittadina, di proseguire il percorso di “cura” presso il centro di salute mentale competente. Ricordiamo che in tale caso, il soggetto non è obbligato a frequentare i servizi psichiatrici e può intraprendere percorsi distinti.

CONSIGLI OPERATIVI:

Quando il soggetto è già rinchiuso in REMS o in una struttura residenziale psichiatrica:

Tramite l’avvocato si può richiedere al Tribunale di Sorveglianza competente,la RIVALUTAZIONE DEL CASO anche PRIMA DEL TERMINE del PERIODO di reclusione/obbligo di cura definito dal giudice.

Pensiamo che sia opportuno giocarci l’unica carta che si può tecnicamente mettere in campo ovverosia DEPOSITARE IN TRIBUNALE una PERIZIA DI PARTE eseguita da un medico legale-psichiatra.

Secondo il nostro punto di vista, tale relazione scritta dal medico legale deve essere in grado di porre in discussione LA PERICOLOSITA’ SOCIALE e gli aspetti clinici riscontrati dal perito nominato dal tribunale quando la persona è stata purtroppo definita INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE nel momento in cui ha commesso un reato penale ed è stata definita SOCIALMENTE PERICOLOSA (giudizio totalmente arbitrario e privo di ogni fondamento scientifico). In molte situazioni,la persona si presume che abbia commesso un reato penale, perchè solo un processo permette di definire un soggetto colpevole o meno del reato di cui è accusato ma subentrando il giudizio psichiatrico la persona imputata non ha la possibilità di difendersi dalle accuse.

Inoltre la PERIZIA DI PARTE è importante per evidenziare i miglioramenti riscontrati dal perito e conseguentemente proporre un progetto di “cura e riabilitazione” distinto, nel quale la persona riesca ad avere maggiore libertà e il rispetto della propria dignità.

Indirettamente con l’istanza dell’avvocato e la messa in campo della perizia prodotta dal medico di parte aumentiamo le pressioni nei confronti del giudice del Tribunale di Sorveglianza.

Pensiamo che sia necessario che i familiari, conoscenti e amici siano presenti il più possibile anche nel momento in cui la persona è reclusa presso una REMS o in una comunità psichiatrica (consigliamo frequenti visite e incontri periodici con i responsabili). La presenza di persone riconosciute positivamente dal soggetto è necessaria per fornire un sostegno umano indispensabile per affrontare la reclusione psichiatrica/carceraria e le molteplici torture legalizzate (altro che cure…). E’ importante far capire anche ai “medici” psichiatri della struttura e del DSM che esiste realmente un sostegno in grado di aiutare sostanzialmente la persona interessata, monitorare attentamente la situazione ed eventualmente contrastare le loro misere progettualità troppo spesso autoritarie e disumanizzanti.

SI PUO’ RICHIEDERE:

di concludere il periodo precedentemente stabilito non in una REMS ma in una COMUNITA’ o che la persona sia seguita AMBULATORIALMENTE dal D.S.M competente (in regime di “LIBERTA’ VIGILATA”).

REVOCA della misura di sicurezza sulla base della valutazione del medico/legale di parte (pericolosità sociale CESSATA).

La MISURA DI SICUREZZA può essere:

– DETENTIVA

Detenzione presso una REMS (per la legge 81/2014 la REMS deve essere adoperata solo come soluzione ultima) oppure Comunità residenziale ovviamente psichiatrica.

– NON DETENTIVA/LIBERTA’ VIGILATA:

rispetto di prescrizioni “mediche” emesse dal DSM competente e di “sicurezza” (come obbligo di presentarsi in questura/caserma una volta al mese o non poter uscire dal proprio domicilio in orari serali/notturni).

In certe situazioni non possiamo permetterci di proporre davanti al giudice percorsi non minimamente percorribili. Consigliamo di presentare progetti meno restrittivi possibili e la proposta deve essere fatta anche considerando le reali forze dell’individuo e dei familiari (amici,figure di riferimento riconosciute dal soggetto) strettamente necessarie per comporre una rete di supporto in grado di sostenere la persona.

ALL’UDIENZA FISSATA DAL TRIBUNALE AL TERMINE DEL PERIODO DI RECLUSIONE presso la REMS/Comunità psichiatrica O DEL PERIODO DURANTE IL QUALE IL SOGGETTO HA L’OBBLIGO DI “CURA”(LIBERTA’ VIGILATA) l’avvocato può depositare l’istanza di REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA sulla base di una PERIZIA di parte, CHE VALUTA LA PERICOLOSITA’ SOCIALE CESSATA.

Il giudice considera maggiormente la relazione che viene inviata dai responsabili della REMS/Comunità o del DSM ma l’unica possibilità di avere voce in capitolo è la PERIZIA DI PARTE che ovviamente, per quanto ci riguarda, deve avere il compito di evidenziare:

– problematicità che non possono essere considerate un pericolo per la sicurezza

– lo spirito collaborativo della persona

– la consapevolezza della necessità di seguire le cure psichiatriche.

Pensiamo che in certe situazioni sia opportuno collaborare con la psichiatria, sopratutto quando si è rinchiusi in quattro mura. Ottenere la libertà ci permetterà di poter gestire liberamente un campo di azione certamente maggiore di chi ha deciso di illudersi di poter sfondare le mura innalzate da tribunali e i loro stretti complici,gli psichiatri (con la delega di una gran parte della società).

Giudici e psichiatri sempre professionalmente abili nel lavarsi a vicenda le mani sporche. Psichiatri carcerieri!!

Per ulteriori informazioni, sostegno medico e legale CONTATTARE i TELEFONI VIOLA.

LEGGI il COMUNICATO “Siamo tutti socialmente pericolosi” dei Telefoni Viola pubblicato sul sito: www.telefonoviola.org

In tale comunicato definiamo anche alcune proposte operative finalizzate a un

REALE superamento dell’OPG/REMS:

Obiettivi generali

1. abolizione delle norme che regolano il proscioglimento per vizio totale di mente.

Ciascun individuo va ritenuto sempre pienamente responsabile delle sue azioni e ha diritto ad essere giudicato secondo le norme vigenti, mantenendo tutti i diritti propri della difesa.

2. superamento dell’uso, nell’ambito del processo penale, della perizia psichiatrica

3. abbandono, in quanto arbitrario, del giudizio di pericolosità sociale

Obiettivi intermedi

1. Per i soggetti prosciolti per “vizio totale di mente”: equiparazione tempo massimo della misura di sicurezza (detentiva e non detentiva) in atto, al massimo della pena prevista per il reato di cui l’individuo è accusato. La normativa in vigore effettua questa equiparazione solo per quanto riguarda la misura di sicurezza detentiva per cui nessun soggetto internato in una Rems può permanere nella struttura per un periodo superiore a quello previsto come massimo della pena per il reato commesso.

Ciò non vale per quelle forme di controllo più “soft” (ma non per questo meno liberticide) come la “libertà vigilata” (con l’obbligo di domicilio presso la propria abitazione o presso strutture psichiatriche), il rispetto di prescrizioni che limitano la libertà della persona e obbligano a seguire le “cure” predisposte dal DSM (dipartimento salute mentale). A oggi tale misura di sicurezza può estendersi all’infinito.

2. Utilizzo dei fondi individualizzati (budget di salute) previsti dalla normativa per facilitare la fuoriuscita dal circuito giudiziario, ad accesso diretto degli interessati, per la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale proposti dagli stessi all’autorità giudiziaria.

I fondi dovrebbero essere gestiti dagli enti locali (Servizi sociali) invece che dai DSM.

Trasformazione dei “bugdget di salute” in “budget di vita indipendente” ed estensione degli stessi “aiuti” a quanti sono in procinto di fuoriuscire dal circuito carcerario, in prospettiva di una piena e consapevole indipendenza dell’individuo riguardo le scelte terapeutiche.

SIAMO TUTTI SOCIALMENTE PERICOLOSI !! BASTA MANICOMI, VECCHI O NUOVI CHE SIANO!!

(*) Testo ripreso da www.telefonoviola.org

 

Redazione
La redazione della bottega è composta da Daniele Barbieri e da chi in via del tutto libera, gratuita e volontaria contribuisce con contenuti, informazioni e opinioni.

4 commenti

  • Nostro figlio 27 enne con gravi problemi psichiatrici e tossicodipendente con amministratore di sostegno non riesce a gestirlo.con due pericolositaa sociale emesse dai tribunali civile e penale.il giudice tutelare non accorda la richiesta del amministratore di sostegno per un ricovero in rems dopo molti tentativi falllti in comunita libere.aiutateci siamo disperati stiamo assistento alla morte di nostro figlio

  • I giudici devono valutare cAso per caso per salvare una vita umana

  • Lasciamo i commenti e poi tutti ci abbandonano nostro figlio con gravi problemi di tossicodipendenza e pisichiatrici le strutture dicono che il caso è difficile .Quindi deve morire e a continuare a fare reati. Nelle strutture preposte le persone per bene ce ne sono poche pagate con i soldi dello stato cioè nostri.

  • volete ridere?invece mio figlio che è pure tossicodipendente ma assolutamente non pericoloso é chiuso in rems e non riesco piu a farlo uscire!!!!! per le sue continue interruzioni di percorsi comunitari mi è stato consigliato di sporgere falsa denuncia.mai avrei immaginato conseguenze! avvocato imbecille pensato di farle avere pericolosita sociale per costringerlo a star dentro comunita.per problemi claustrofobici ha violato obbligo e si è trovato in rems per 6 mesi.poi entrato struttura sempre internato altri 6 mesi .poi scoppiato e distrutto psicologicamente e fisicamente(perso 30 kg)uscito diretto ospedale, dopo inutili richieste di aiuto a servizi e operatori totalmente indifferenti.magistrata mantova revocato licenza esperimento e reinternato in rems.mai ha avuto episodi di violenza o altro tutti sanno che non ha commesso reati ma nessuno fa nulla!!!siamo disperati lo stanno facendo impazzire dicono che è il sistema non si puo far niente.pazzesco!!!!!!!!!!!!

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