Scor-data: 6 maggio 1687

Registrato il «Codice nero» per regolare la schiavitù
di d. b. con uno scritto di Gianni Tognoni (*)

«LUIGI» (anzi LOUIS) tutto maiuscolo è la prima parola del «Codice nero», 60 articoli presentati a Versailles nel marzo 1685 da Luigi XIV di Francia. Sotto la firma del re c’è il nome del ministro Colbert e ancora «visto: Le Tellieer. E sigillato con il grande sigillo di cera verde con lacci di seta verde e rosso». Due anni dopo, il 6 maggio 1687, sarà «pubblicato e registrato», al fine di «renderlo esecutivo secondo forma e tenore», e consegnato «al Consiglio Sovrano della Costa di Santo Domingo».
Sotto il titolo «Codice nero» si legge dunque una «Raccolta di editti, dichiarazioni e decreti riguardanti la disciplina e il commercio degli schiavi negri delle isole francesi dell’America».
Un documento sconvolgente fin dal primo articolo che ingiunge «di cacciare fuori dalle nostre isole tutti gli ebrei che vi hanno stabilito la loro residenza […] ai quali, come nemici dichiarati del nome cristiano, noi ordiniamo di andarsene entro 3 mesi […] sotto pena di confisca del corpo e dei beni».
Il secondo articolo spiega: «Tutti gli schiavi che saranno nelle nostre isole saranno battezzati e istruiti nella religione cattolica, apostolica e romana». E siccome gli schiavi sono cristiani, con splendida falsa coerenza, li si esenta dal lavorare «i giorni di domenica e di feste che sono osservati dai nostri sudditi di religione cattolica, apostolica e romana».
Il pedantissimo «Codice nero» va avanti fino all’articolo XIV a parlare di matrimoni, battesimi e funerali. Poi una serie di proibizioni per gli schiavi (riunirsi, vendere canna da zucchero, ecc). Dall’articolo XXIII qualche divieto e obbligo – poca roba – anche per i padroni. Dettagliato il punto XXXVIII: «Lo schiavo fuggitivo […] avrà le orecchie tagliate e sarà marchiato con un fiore di giglio sulla spalla; se recidivo […] gli si taglierà un garretto […] la terza volta sarà punito con la morte». Essendo gli schiavi «beni mobili» – articolo XLIV (cioè 44, per chi non ha consuetudine con i numeri romani) – ci sono molti articoli che regolamentano eredità, sequestri, nascite, processi… Un capolavoro di ipocrisia (anche gli schiavi hanno un’anima, come si è visto) nell’articolo LIV che inizia così: «Ingiungiamo ai guardiani nobili e borghesi, usufruttuari, mediatori e altri […] di governare i suddetti schiavi come buoni padri di famiglia». Se poi qualche padrone decide, in vita o in morte, di «affrancare» gli schiavi può farlo.
L’edizione italiana del «Codice Nero» dalla quale ho ripreso le citazioni è quella, datata 1993, di Nova Cultura Editrice, temo ormai introvabile; in appendice il «primo racconto di un viaggio di tratta francese; il Saint-Francois (1671-1672)» e in apertura una interessantissima premessa – che trovate qui sotto – di Gianni Tognoni, segretario del Tribunale permanente dei popoli. La copertina di questo libretto mostra due belle seggiole di epoca Luigi XV che vanno messe in relazione con il disegno di una maschera di ferro messa «attorno alla testa degli schiavi per evitare loro di evadere»: ieri molti preferivano dimenticare che quel lusso era strettamente legato agli schiavi, oggi è vietato dire – persino pensare – che non c’era (e non c’è) grande ricchezza senza sangue e sfruttamento. Tanti ma invisibili gli esseri umani schiavizzati: e se guardate bene la prima e la quarta di copertina del libro noterete che sono “incorniciate” da decine di schiavi, incatenati e accatastati l’uno sull’altro, come in effetti erano sulle navi. Non è un passato remoto e qui sotto Gianni Tognoni ci invita a trovare il legame strettissimo fra i «Codici neri» e le politiche del neoliberismo.

Premessa (forse non) pertinente
di Gianni Tognoni

Il giorno in cui viene dato il “si stampi” a questa (dicono sia la prima) edizione del «CODICE NERO» in Italia, tutti i mass media riportano con una certa enfasi una notizia di cronaca: 25 meniños de rua, a Rio de Janeiro sono stati ammazzati a freddo, mentre dormivano, con qualche sventagliata di mitra e un colpo alla testa per maggior sicurezza, da uno degli squadroni della morte della città, che includeva come protagonisti tre poliziotti. Chi sa, forse è il numero che ha trasformato in notizia un fatto che altrimenti ha l’andamento di un tumore avanzato: sempre là, sordo, profondo, devastante: ci se ne accorge dal di fuori quando scattano le sue spie sintomatiche, una febbre alta, un dolore meno controllabile. Mi è venuto in mente l’articolo XXXVIII: lo schiavo che continua a pretendere di fuggire sarà punito con la morte. Forse l’accostamento è improprio, emotivo: niente di estremamente meno schiavo (in uno dei Paesi che peraltro conosce oggi, ed estesamente, la schiavitù formale come fenomeno sociale) di questi bambini “randagi” (li ha qualificati così, e forse a ragione, con un termine animale, uno dei cronisti progressisti e partecipi della cronaca di oggi). Nessuno li possiede con una clausola simile a quella del «Codice Nero». Quello che è certo è che sono stati puniti con la morte secondo la logica del «Codice Nero»: senza processo. Con la loro esistenza di fuga da una vita che applica rigorosamente l’articolo XXII del Codice sono colpevoli di denunciare come intollerabile e inumana una società che invece sta vivendo in pienezza la legalità neo-liberale, e che non ammette (pena la morte) di essere disturbata (articoli XXXIV, XXXV, XXXVI).
O forse, chi sa, l’accostamento, non è così improprio.
Il Codice Nero è un documento importante: esprime la preoccupazione di regolamentare, con norme di diritto interno e internazionale, le condizioni di vita di una specie umana che nell’ambito della società ha come funzione quella di essere “forza lavoro”. Gli Schiavi (sempre, rigorosamente, con la lettera maiuscola, come i Padroni: detentori di un nome proprio, che ne definisce in modo irrevocabile l’identità tanto forte da trasmettersi con un meccanismo che oggi chiameremmo genetico, per via materna: artt. XII e XIII) sono merce di un mercato particolarmente preziosa: battezzati, devono addirittura essere sepolti in una Terra Santa a loro riservata (art. XIV) e non possono neppure essere mutilati senza ragione, nè torturati in modo non-umano (artt. XLII, XLIII). Il «Codice Nero» è dunque un documento perfettamente civile, espressione di una società come quella francese-europea della fine del XVII secolo: può far riferimento formale alle regole che si applicano nel foro di Parigi, almeno per quanto riguarda la gestione dei beni mobili (art. XLVI). Forse è anzi proprio in questa civiltà la chiave di lettura del Codice: la naturalezza con cui si passa dalla specie “umana” alla specie “beni mobili” è di fatto il cuore di quella civiltà che assegna a uomini il ruolo e la identità di beni, senza rinunciare a considerarli uomini: anzi elaborano leggi e quadri concettuali tali per cui sia dichiarata illegittima la pretesa di questi uomini di fuggire dal loro essere cosa-merce. Solo la “grazia” dei liberi può compiere questa dissociazione, se e quando se ne decide la opportunità, e a patto che di questa mutazione genetica da Schiavi a “liberati” si porti perenne riconoscenza: i liberati, si ricordino, non hanno la maiuscola, anche se è stata loro donata la cittadinanza (artt. LV, LVII, LVIII).
Le radici di “legittimità” e il carattere di “esemplarità intellettuale” del «Codice Nero» si devono ritrovare, nella considerazione di due momenti storici: l’uno lo precede di quasi due secoli, la Conquista delle Americhe, l’altro è quello che viviamo, tre secoli dopo. Il ponte concettuale e la trama di lettura che permette questo quadro di riferimento sono tracciati in modo dettagliato nella sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sul diritto internazionale. La tesi, documentata storicamente, giuridicamente, economicamente è molto lineare, e ha un supporto (di fatti e di dottrina) purtroppo molto solido, coerente, ritrovabile nei suoi diversi aspetti ed espressioni concrete nella storia di cui siamo attori-spettatori.
La conquista delle Americhe è l’occasione storica e il punto esemplare di partenza per la elaborazione di una visione del mondo che era rimasta fino ad allora implicita, ed era gestita come un fatto culturale e di “potere di fatto”, ma che diventa ora moderna, traducendosi in un potere che si pretende “di diritto”: la storia del mondo (così potrebbe sintetizzarsi questa tesi-visione) è organizzata e destinata alla diffusione di un modello di sviluppo e di civilizzazione le cui regole sono stabilite da un nucleo centrale di popoli-stati (religioni, poteri economici, corpus giuridico) che di questa storia sono gli interpreti autorizzati e auto-legittimati, in quanto in anticipo sugli “altri” (non importa chi questi siano, dove vivano, quanto numerosi siano, quale bagaglio di storia, civiltà, religioni, visioni del mondo possiedano). Nucleo portante di questa priorità-primogenitura-legittimità è un modello di “convivenza” che vede nella capacità di accumulo di capitale secondo le leggi di competizione del libero commercio la condizione necessaria e sufficiente per lo sviluppo di una società civilizzata. I costi di tale sviluppo in termini di sacrificio di minoranze o maggioranze non competitive fanno parte del modello che promette una evoluzione capace progressivamente (ma senza che limiti di tempo siano esigibili, né pre-definibili i livelli di sacrificio richiesto) di rispondere non solo ai bisogni del nucleo centrale, ma di tutti. Il diritto internazionale nasce per legittimare (ideologicamente, e con la concretezza dei trattati formulati e imposti dal nucleo che si è autodefinito garante di “progresso”) e calmierare le contraddizioni di questo sviluppo, che assume nella storia forme diverse e flessibili, ma sostanzialmente coerenti con le tesi iniziali.
La legittimazione ideologica formale assume inizialmente espressioni estremamente religiose e teologiche: é impressionante ed esemplare in questo senso la sequenza dei primi quattordici articoli del Codice Nero, dominati da un riferimento molto puntiglioso alla religione e alla Chiesa cattolica: da una dichiarata preoccupazione di fede-battesimo (senza dimenticarsi di essere fedeli allo spirito dal tempo della Conquista, che prevedeva l’espulsione a priori dei Giudei, non in quanto tali, ma come espressione dell’ “altro ideologico” per antonomasia, vedi l’Articolo Primo), a regole di “morale” familiare-sociale, alla utilizzazione delle funzioni sociali della Chiesa come strumento di controllo sociale, fino all’uso (già ricordato) della sepoltura come momento di discriminazione. L’artificiosità di questa legittimazione ideologica diviene ben presto evidente (anche qui il «Codice Nero» rivela la sua esemplarità: dall’art. XV in poi gli Schiavi non sono più oggetto di preoccupazioni “morali”, ma solo di considerazioni mercantili). La “laicità” delle dottrine economiche e delle teorie dello Stato che via via si sviluppano riporta la legittimazione delle politiche e delle pratiche che regolano lo sviluppo a norme di diritto statale e internazionale. Il succedersi delle rivoluzioni libertarie, delle lotte per i diritti dei lavoratori, delle guerre di liberazione, fa crescere un diritto (statale e internazionale) che dichiara intollerabile la permanenza di specie umane intrinsecamente “altre” (gli schiavi perdono la maiuscola che li dichiarava, come il marchio a fuoco del Giglio, art. XXXVIII, illegittimati a fuggire dalla loro specie). Tutti siamo, per diritto, individui e popoli, uguali.
Non viene tuttavia toccata la legittimità del modello iniziale, anzi diventa sempre più forte e vincolante con la mondializzazione del commercio delle merci e con la trasformazione della materialità dell’economia delle merci nella incontrollabilità violenta della economia finanziaria e politica. È degli anni che viviamo dopo il muro di Berlino la proclamazione della vittoria “definitiva” di tale modello su tutte le fughe, più o meno lunghe o parziali, nuove o recidive (art. XXXVIII). Ed è di questi anni, ancor più contemporanei, la sperimentazione storica del massimo dell’impotenza pratica del “diritto” (nazionale e internazionale), proprio nel momento in cui il diritto aveva trovato le sue massime espressioni storiche nelle Nazioni Unite e nella generalizzazione dei paradigmi democratico-formali.
È degli anni ’80 il crescere delle irrisioni sostanziali delle regole delle Nazioni Unite e della Corte Internazionale di giustizia da parte del Paese che rappresenta oggi più esemplarmente il vecchio Padrone del «Codice»: basti pensare ai blocchi di Nicaragua e Cuba, all’invasione di Grenada e Panama, alla guerra del Golfo, alla Somalia. E d’altra parte la dissociazione fra crescita dei diritti dei “cittadini per nascita” e ritorno a rango di merci degli Schiavi-affrancati-liberati non poteva essere più evidente che nelle legislazioni che a livello europeo controllano sempre più rigidamente gli immigrati regolandone (come per le merci) il volume di traffico e scambio, secondo le compatibilità con il mercato.
Ma questo richiamo alla concretezza della storia di oggi ci porta già alla riflessione successiva.
Non c’è dubbio che la pubblicazione di un documento datato “Versailles 1685”, sulla condizione di un numericamente piccolo popolo di schiavi deportati in un pugno di isole dell’America francese, da parte di uno di quei Re che un secolo dopo sarebbero stati anche loro “puniti con la morte”, è profondamente innaturale, in un fine secolo XX, in una terra dove si sente anche fisicamente l’eco di una guerra assurda e insieme annunciata, incredibile e sanguinosamente reale e in un mondo dove miliardi di uomini hanno bisogno della “fuga mortale” dei meniños da rua (o della morte bruciata di bambine tailandesi creatrici di bambole in una fabbrica senza via d’uscita) per divenire per lo meno “oggetto di cronaca”.
E non c’è dubbio che, in un tempo che si pretende scientifico e disincantato, i cortocircuiti interpretativi che sembrano soggiacere agli accostamenti proposti tra «Codice Nero» e diritto internazionale possono suonare arrischiati: quasi il prodotto ideologico e nostalgico di una concezione della storia che non accetta rassegnata i tempi e i modi “inevitabili”, perciò unici legittimi, secondo cui la storia cammina.
Eppure… c’è una risonanza, come di “riconoscimento”, nella lettura di questo documento che ne suggerisce una ancora più forte e totale “attualità simbolica”. Gli schiavi (questa specie umana che, si ricorda quasi a giustificazione, esistevano con legittimazione filosofica anche nell’illuminato mondo ateniese e di cui si dice erano piene le stesse civiltà conquistate dell’America Latina, che sono stati anche il prodotto della voglia di commercio dei “signori” africani oltre che dei padroni europei) stanno oggi per divenire oggetto di un’inchiesta-rapporto delle Nazioni Unite. Vuol dire che ci sono ancora, sopravvissuti come traccia e “popolo-sentinella” a tutte le metamorfosi dei Padroni, per ricordare (nell’esemplarità di una condizione nella quale l’uomo è merce) la permanenza nel mondo del diritto divenuto scientifico e della economia divenuta teologia, di una situazione che ha tutta la intensità del simbolo e insieme la banalità intollerabile della realtà.
Le Nazioni Unite partono con un’inchiesta-rapporto che deve quantificare-qualificare un dato di fatto: ovviamente (e ne è passato di tempo dal diritto grezzo del 1685!) per condannare, riprovare, dichiararlo non-legittimo. Nel frattempo i rapporti delle Agenzie Finanziarie Internazionali “constatano” che le schiavitù diffuse della fame, della disoccupazione, della violenza, delle guerre non hanno soluzioni sul breve né sul medio periodo.
Anzi: i Padroni si concentrano, danno solo un po’ di spazio ai liberati-affrancati ammessi a godere dei diritti di cittadini-sudditi, con la raccomandazione (altrimenti le punizioni sono inevitabili e codificate) di mantenersi in una posizione di riconoscenza per i Padroni, le loro Vedove, i loro Figli (art. LVIII).
È bene sempre anzi ricordarsi che se si pretende di dare ospitalità a uno schiavo fuggitivo si è punibili (art. XXXIX); e che tutti gli Schiavi sono collegialmente responsabili della violazione commessa da uno di loro, e devono tassarsi per rimborsare il padrone delle perdite che quel disobbediente, peraltro giustiziato, può avere provocato (art. XL).
Per quanto riguarda i Padroni, è riconosciuto che possano sbagliare (la Banca Mondiale e tanti altri protagonisti delle tangentopoli italiane e non, o delle guerre umanitarie, lo ammettono come parte inevitabile del sistema): si deve anche accettare (così dicono i Codici autolegittimati che vigono nella comunità internazionale) che per essi le punizioni possono essere più lievi, o addirittura, nel rispetto della legge (art. XLI), a discrezione del Giudice, ignorate (art. XLIII).
L’impunità non è un “fenomeno” latinoamericano, e gli Schiavi non hanno nessuna possibilità di essere chiamati a essere testimoni, se non per specifica e controllata concessione dei Padroni (artt. XXX, XXXI).
Seguendo la cronaca del nostro tempo, il suo vocabolario ambiguo di aiuti umanitari e di interventi intenzionali, di guerre preventive e di “aggiustamenti strutturali” è utile forse prendere sul serio l’invito metodologico dei documenti sopracitati del Tribunale Permanente dei Popoli per “guardare e discernere” i meccanismi di fondo che stanno sotto la cronaca e non dovrebbe essere difficile riconoscere negli articoli simbolici del «Codice Nero» lo scenario nel quale viviamo.
Fra le tante inevitabilmente non affrontate, rimane forse una domanda alla quale non si può non tentare di formulare un’ipotesi di risposta o di riflessione.
Come mai si incontrano una pubblicazione del «Codice Nero» e una lettura come quella proposta in un posto così decentrato rispetto al mondo, e in un tempo così inattuale rispetto alle esigenze quotidiane come quello che ogni anno si crea attorno al Festival dei Popoli, in un chiostro medioevale che ogni agosto si popola delle immagini-volti-parole-presenza di “popoli perdenti”, bambini, immigrati, emigrati, donne, indios… ?
Al di là delle fughe marchiate a fuoco con il Giglio o finite nella morte, le tante marce dei tanti frammenti della specie degli Schiavi hanno fatto un cammino. Dalla lontananza esoterica delle Isole Francesi dell’America sono venute ad abitare vicino a noi. Forse una delle cause che hanno reso così lungo il cammino, che rendono così deboli e precarie ancora oggi le speranze e così rare le cittadinanze reali e non graziosamente concesse, è stata la non-simmetria fra il cammino da quelle periferie, e i cammini di cittadini appartenenti per nascita al Regno dei liberi, non bisognosi di essere affrancati (art. LVII).
C’era – e c’è inevitabilmente – un’alleanza intrinseca tra le periferie del Regno e Padroni del regno contro coloro che rimangono pur sempre stranieri (art. LVII).
Simbolicamente – e concretamente, occupando un luogo e un tempo delle nostre periferie con questo gesto di memoria che si propone come strumento di lavoro – la pubblicazione del «Codice Nero» è un passo di simmetria, non guardando al passato, ma rivolgendo al presente-futuro il dubbio-domanda che dà il titolo alla parte conclusiva della Mostra «MIGRARE NEL PIANETA TERRA» del Festival 1993: «Se questo è un Uomo»…
C’era un tempo in cui la memoria di cui è pieno questo interrogativo di un sopravvissuto al grande «Codice Nero» che ha segnato di campi di concentramento la nostra storia recente non aveva bisogno di commenti. Forse il tempo che sta davanti ne avrà bisogno.
Sarebbe bello se questo futuro vedesse le nostre periferie non più alleate, più o meno involontarie o rassegnate, degli autori dei Codici, ma ospiti-alleate-coprotagoniste del diritto dei fuggitivi. Ricordando che anche noi siamo stati fuggitivi-esuli. Ma soprattutto “sapendo” che i Codici Neri sono sempre possibili (e di fatto, silenziosamente o drammaticamente, applicati) finché la specie Padroni viene dichiarata legittima, di diritto naturale, di quello che un tempo si rifaceva a Dio, e che via via ha trovato altri dei. A padrone corrisponde sempre qualcuno che è minacciato di essere merce e di fatto lo è.
Forse non è, né tanto meno sarà, “bello”. Certo è necessario. Non è semplice, né ci sono previsioni di successo. Certo non basta la fuga.
Gianni Tognoni, segretario generale del Tribunale Permanente dei Popoli (Milano-Presciane 25 luglio 1993)

(*) Ricordo – per chi si trovasse a passare da qui per la prima volta – il senso di questo appuntamento quotidiano in blog. Dall’11 gennaio 2013, ogni giorno (salvo contrattempi sempre possibili) troverete in blog a mezzanotte e un minuto una «scordata» – qualche volta raddoppia o triplica, pochi minuti dopo – postata di solito con 24 ore circa di anticipo sull’anniversario. Per «scor-data» si intende il rimando a una persona o a un evento che per qualche ragione il pensiero dominante e l’ignoranza che l’accompagna dimenticano o rammentano “a rovescio”.
Molti i temi possibili. A esempio, nel mio babelico archivio, sul 6 maggio avevo, fra l’altro, queste ipotesi: 1527: Roma, inizia l’assedio dei lanzichenecchi; 1748: nasce Olympe de Gouges; 1856: nasce Freud; 1861: nasce Tagore; 1877: ucciso Cavallo Pazzo;1898: cannonate a Milano; 1915: nasce Orson Welles (in blog l’anno scorso); 1994: tunnel sotto Manica; 2002; le spoglie di Saartje Baartman tornano in Sudafrica; 2009: primi respingimenti in mare dopo la nuova legge italiana. E chissà a ben cercare quante altre «scordate» salterebbero fuori.
Molte le firme (non abbastanza forse per questo impegno quotidiano) e assai diversi gli stili e le scelte; a volte troverete post brevi: magari solo una citazione, una foto o un disegno. Se l’idea vi piace fate circolare le «scordate» o linkatele ma ovviamente citate la fonte. Se vi va di collaborare – ribadisco: ne abbiamo bisogno – mettetevi in contatto (pkdick@fastmail.it ) con me e con il piccolo gruppo intorno a quest’idea, di un lavoro contro la memoria “a gruviera”.
Ogni sabato (o quasi) c’è un riassunto di «scor-date» su Radiazione (ascoltabile anche in streaming) ovvero, per chi non sta a Padova, su www.radiazione.info .
Stiamo lavorando al primo libro (e-book e cartaceo) di «scor-date»… vi aggiorneremo. (db)

Redazione
La redazione della bottega è composta da Daniele Barbieri e da chi in via del tutto libera, gratuita e volontaria contribuisce con contenuti, informazioni e opinioni.

  • passamano1980

    bellissimo che ci sia qualcuno che tenga vivo e diffonda il senso di questa premessa….io ho la fortuna di averlo con me quel libro….

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