Scuola: il crocifisso non s’impone

di Checchino Antonini (*)

Sconfessati dalla Cassazione, un preside di Terni, il Consiglio di Stato e un bel po’ di clerico-fascisti: l’Italia è ancora un Paese laico

Esporre il crocifisso in un’aula scolastica era un obbligo al tempo del fascismo ma da un po’ di decenni, se ne facciano una ragione i “masticatori delle radici cristiane d’Europa” (il partito trasversale degli oscurantisti per fede o per convenienza) non lo è più. Dopo 13 anni Franco Coppoli ha ottenuto un po’ di giustizia. Infatti, le sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno indicato che la via maestra da percorrere: è quella dell’«accomodamento ragionevole», del confronto, della «ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni», senza neppure escludere, in caso di richiesta, la possibilità di esporre simboli di altre religioni. Aveva perciò torto, negli anni 2008 e 2009 – così ha stabilito la Suprema Corte (sentenza 24414) – il dirigente scolastico di un istituto professione di Terni il quale, aderendo alla decisione presa a maggioranza dall’assemblea degli studenti di una terza classe, aveva ordinato l’esposizione del crocifisso in quell’aula scolastica senza cercare un «ragionevole accomodamento» con la posizione manifestata da un professore dissenziente che, durante le sue lezioni, rimuoveva sistematicamente la croce, reclamando il rispetto della propria libertà di insegnamento e di religione. Tuttavia il professore dissenziente non poteva lamentare una compressione della sua libertà di religione – ha sottolineato la Suprema Corte – dal momento che il Crocifisso resta un simbolo passivo perché non implica alcun atto di adesione, e la libertà di insegnamento di un docente non ne rimane toccata. Quel simbolo, che appartiene alla tradizione culturale del popolo italiano – hanno osservato i giudici – non interferisce con la possibilità di ciascun insegnante di manifestare le proprie convinzioni religiose, finanche criticandone davanti alla classe, in modi adeguati, il significato e la stessa presenza. In definitiva, la circolare del dirigente scolastico era illegittima perché ‘ordinava’ l’esposizione del crocifisso senza percorrere la strada del confronto e della mediazione, con la conseguenza che parte della sanzione disciplinare che era stata inflitta al docente dissenziente è stata invalidata. Nelle motivazioni della sentenza, le sezioni unite civili della Cassazione hanno fatto riferimento ai principi di uguaglianza dei cittadini, di libertà di religione e di laicità dello Stato, hanno ripercorso le diverse pronunce in materia di esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, fino alla pronuncia del 2011 della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, che, accogliendo un ricorso dell’Italia, l’ha ritenuta legittima, ribaltando una sentenza di segno opposto della stessa Corte europea. Hanno, inoltre, ricordato, come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non avendo il Parlamento approvato una legge, sia tuttora prevista da un regio decreto del 1924, ma non è più un atto dovuto, non essendo consentito dalla Costituzione imporne la presenza.

 

Il non-obbligo, tuttavia, non si traduce in un divieto di esposizione del crocifisso: esso, pertanto, può legittimamente essere esposta «allorquando la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ‘ragionevole accomodamento’ che consente di favorire la convivenza delle pluralità».

Il commento di Coppoli: «In un Paese in cui i privilegi della Chiesa sono sedimentati, sono assolutamente soddisfatto che dopo 13 anni sia stata riconosciuto che nessun dirigente della pubblica amministrazione può imporre in maniera autoritativa l’affissione di un simbolo religioso, in quanto collide con il principio di laicità dello Stato. Peccato che i giudici non abbiano ancora mostrato coraggio sotto il profilo della questione discriminatoria verso le altre religioni». Franco Coppoli, il docente di lettere di Terni sospeso nel 2008 dall’insegnamento per un mese per avere rimosso il crocefisso da un’aula dell’istituto dove insegnava, vicenda sulla quale, al termine di un lungo iter giudiziario, si è espressa la Cassazione. Sentenza che lo stesso insegnante, al quale è stata annullata la sospensione, definisce «bella». «Le mie ragioni vengono affermate – spiega – in quanto finalmente viene detto che imporre il crocefisso in un ufficio pubblico è in contrasto con la Costituzione. Per quanto fosse facile dedurlo non era altrettanto facile ottenerlo». Tra l’altro, ricorda, «nessuna tradizione storica prevede la presenza del crocefisso nelle aule e nei tribunali».

Per Coppoli – che ora insegna in un altro istituto superiore della città – il fatto però che secondo la Cassazione sia possibile, in caso di richiesta, affiggere anche altri simboli religiosi, «se da una parte è interessante perché ribadisce che la scuola è una comunità e dunque riconosce la centralità di tutte le componenti, dall’altro può generare il rischio concreto che ancora una volta siano le maggioranze ad imporre i loro simboli nelle aule». «Noi, come insegnanti – conclude il docente -, vigileremo su questo aspetto. Si tratta di una battaglia civile, per evitare discriminazioni delle minoranze rispetto a presunte maggioranze».

«L’Uaar esprime viva soddisfazione per l’accoglimento del ricorso da lei patrocinato e che ha finalmente sancito nero su bianco la non compatibilità del crocifisso con lo stato laico», dice Adele Orioli, responsabile delle iniziative giuridiche dell’Uaar citando un passo della sentenza: «l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita». Per Uaar, anche se rimangono aperti non pochi profili problematici è grande la soddisfazione nell’aver potuto difendere la legittima posizione di un insegnante di scuola pubblica sostenuto dagli avvocati Fabio Corvaja e Nicoletta Crisci. Per il segretario nazionale Uaar Roberto Grendene «oggi sono stati sconfessati (è proprio il caso di dirlo) sia il Consiglio di Stato sia i politici che pretendono di imporre unilateralmente un simbolo confessionale nella scuola di tutti».

(*) da www.popoffquotidiano.it

Redazione
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Un commento

  • La battaglia di Franco Coppoli l’ abbiamo seguita per oltre 10 anni in contatto diretto con lui come Comitato Nazionale Scuola e Costituzione e Associazione Nazionale per la Scuola della REPUBBLICA. Lo scoglio era il comportamento dei capi d’istituto che distribuivano i crocefissi nelle classi ( vedi Verona, Ferrara….) basandosi sulla legge fascista del 1924.
    Franco Coppoli ha tenuto duro. Il vecchio amico Checchino Antonini ha ripercorso tutte le sentenze pronunciate in merito, compresa quella della Grand Chambre che aveva posto allora una pietra tombale. Il merito di quest’ultima sentenza sta nell’aver sgomberato il campo dall’ “obbligo del crocefisso” sollevato nel ricorso, un obbligo voluto nel vigore di una legge fascista del 1924 non sostenuta dalla Costituzione. Cito alcuni passi della recente sentenza assai importanti alla base di ” un accomodamento ragionevole”:
    ” il non_obbligo non si traduce in un divieto di esposizione del crocefisso, esso pertanto può legittimamente essere esposto allorquando la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocefisso, in caso di richiesta , gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando ” un ragionevole accomodamento” che consente di favorire la convivenza delle pluralità “.
    Ancora : “Nessuna tradizione storica prevede la presenza del crocefisso nelle aule e nei tribunali “. La Corte di Cassazione precisa che imporre il crocefisso in un ufficio pubblico é in contrasto con la Costituzione. Ecco che così il cerchio si chiude. Gli elementi che in questi lunghi anni ci hanno accompagnato sono laicità e pluralismo, in lotta contro il mantenimento di un obbligo nato dal Concordato fascista del 1929 ( e dall’intrusione della presenza dell’irc nelle scuole col Nuovo Concordato del 1974). Gran parte del popolo italiano ha piegato la testa al potere religioso, garanzia di accoglienza nel prossimo altro mondo. La sentenza citata per la prima volta mette sullo stesso piano la libertà di scelta al di fuori di ogni vincolo religioso legato esclusivamente al cattolicesimo. Resta comunque la legittimita’ dell’ esposizione del crocefisso in alternativa con proposte autonome. In sostanza, la Corte esclude l’obbligo ma non la presenza secondo “accomodamento ragionevole “…
    ORA il problema sarà ; appendere o non appendere il crocefisso nelle aule?
    Ci sarà probabilmente una battaglia in vari luoghi tra le due fazioni che indubbiamente si scateneranno. La sentenza parla di “accomodamento ragionevole “, come dire che – una volta stabilito il nonobbligo – vanno messi in moto confronti con gli atei o gli appartenenti ad altre fedi religiose…. Ci saranno maggioranze e minoranze?
    Questa può essere una delle prospettive. Certo la presa di posizione della Corte è stata valida sullo scardinamento del concetto di “obbligo” ma piuttosto guardinga sulla presenza del simbolo… Tranne nella famosa sentenza 203/89, A tutt’ oggi non siamo riusciti a escludere l’irc dall’orario obbligatorio nonostante vari ricorsi. Questa stessa sentenza é forse un piccolo passo avanti?
    Antonia Sani

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