Pedofilia nel clero

Il «Motu Proprio» di Papa Francesco non cambia nulla

di Paolo Zignani (*)

Malgrado i cori dei massmedia di regime, chi ha voluto leggere il testo completo (riportato qui sotto) del «Motu Proprio» di Papa Francesco si è accorto che nulla cambia. La pedofilia non viene combattuta: viene solo descritta meglio. La lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» di papa Francesco non aumenta affatto la possibilità che i preti responsabili di abusi sessuali sui minori siano denunciati e affidati alla magistratura per un eventuale processo. La difficoltà storica non è tanto individuare i preti che si macchiano di tali colpe (nel caso in cui siano provate, è ovvio) bensì consegnarli alle forze dell’ordine e alla magistratura, insomma denunciarli. E la lettera del papa – che è stata scritta dopo un chiaro richiamo dell’Onu, riguardante anche i reati finanziari – non impone affatto la denuncia dei reati di abusi sessuali. Il problema resta com’era: se un vescovo viene a conoscenza, purtroppo, dei comportamenti illegali di un sacerdote della sua diocesi, non è affatto tenuto a denunciarlo, come nessun altro prete è obbligato a farlo. Il testo integrale del «Motu Proprio» di papa Francesco parla di definizioni più precise di tali reati sessuali, non di obbligo di denuncia. La lettera del pontefice inoltre, come nessun altro documento della legislazione pontificia, non abroga affatto la «Crimen sollicitationis» del 1962, che non prevedeva per nulla la denuncia del prete pedofilo o colpevole di abusi sessuali. Nulla cambia.Riportiamo di seguito il testo integrale della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio di papa Francesco sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale.

«Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1 I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

– nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

– nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico,

l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato». (FRANCISCUS)

(*) dal blog «Quaderni corsari».

 

 

Redazione
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