Costituzione: princìpi, Regioni, trucchi e Meloni

di Pietro Garbarino (*)

I destini della Costituzione della Repubblica Italiana secondo il Governo Meloni

Allorché l’Assemblea Costituente affrontò i lavori per la redazione della nuova Costituzione repubblicana dello Stato italiano, alcuni capisaldi dell’impalcatura istituzionale furono ben chiari da subito.

Il primo è la netta opzione in favore di una centralità del Parlamento, in quanto organo elettivo e massima espressione della sovranità popolare, consacrata come fondamento supremo dello Stato dall’articolo 1 della Carta costituzionale.

Il secondo è la funzione di garanzia dell’equilibrio dei poteri dello Stato, attribuita al presidente della Repubblica.

Un ulteriore caposaldo, sancito dall’articolo 5 è la promozione e valorizzazione dei poteri amministrativi locali.

In altri termini, vi è un Parlamento rappresentativo dei cittadini che sorregge il governo con una maggioranza dei suoi componenti e che formula le leggi come regole di convivenza della comunità nazionale, mentre il governo dà attuazione pratica alle leggi emanate dal Parlamento; infine il potere giudiziario cura che tali leggi vengano rispettate.

In mezzo a questo articolato impianto istituzionale sta il Presidente della Repubblica, come garante del corretto funzionamento di tutte le principali istituzioni statali. Egli esercita infatti il controllo preventivo di legittimità sui disegni di legge presentati in Parlamento e, se del caso, può inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione su determinati problemi e argomenti. Incarica il presidente del Consiglio, da lui stesso designato, di formare il Governo, svolge le preventive consultazioni con i partiti politici, e riceve il giuramento dei ministri nominati. Presiede inoltre il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) massimo organo di autonomia del potere giudiziario.

In altri termini il Presidente è organo centrale e parte di equilibrio del nostro impianto istituzionale.

Ma, alla luce delle riforme dell’assetto istituzionale dello Stato annunziate, e già in parte avviate dall’attuale Governo in carica, tale impianto rimarrà inalterato oppure verrà sostanzialmente modificato?

Per rispondere bisogna esaminare alcuni dei procedimenti con valenza e riflessi di natura istituzionale già proposti e fatti approvare dal Governo, con altri in corso di esame e redazione, nonché altri sui quali si discute, ancora, in termini di princìpi politici e giuridici, di livello costituzionale. Come – a modesto avviso di chi scrive – il recente “decreto siccità”; il ddl sulla cosiddetta «autonomia differenziata» regionale, e dalla proposta di trasformazione della natura dello Stato da repubblica parlamentare a presidenziale, o con forma governativa di “premierato”, cioè con l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Già in precedenza mi sono sforzato di dimostrare che autonomia regionale “spinta” e presidenzialismo sono due facce della medesima medaglia. L’attribuzione alle Regioni di numerosissime competenze legislative svuoterebbe il Parlamento delle sue prerogative ma introdurrebbe la necessità di un’autorità centrale che eserciti un potere assai forte per tenere insieme quelle che si manifesteranno sempre più come pulsioni centrifughe locali.

Dunque come motivare questo maggiore potere politico centralizzato se non con l’elezione diretta del «Capo dello Stato»? Cioè come nelle repubbliche presidenziali, dove il Presidente non è più garante dell’unità delle istituzioni ma è schierato politicamente da una parte e riveste il ruolo di capo della maggioranza.

Recenti drammatiche vicende avvenute negli USA e l’uso fatto da Trump delle massime istituzioni statunitensi dovrebbero mettere tutti in allarme rispetto a una simile situazione istituzionale, anche in uno Stato dove si ritiene che sia nata la democrazia.

Oltre a essere messo in pericolo il potere legislativo del Parlamento, anche lo stesso decentramento amministrativo dello Stato subirebbe notevoli squilibri e disfunzioni.

Nell’affrontare il ruolo e le funzioni degli enti regionali e locali, la Costituzione ipotizza un collegamento armonico ed equilibrato dell’azione amministrativa che – partendo da indicazioni generali provenienti da Ministeri e Uffici centrali – si diffonde a vari livelli (regionale, provinciale, comunale) assumendo in tali sedi concretezza amministrativa.

Il tutto in un quadro unitario dell’azione esecutiva dello Stato e in una prospettiva di perequazione delle prestazioni e dei servizi offerti alla cittadinanza. Ma conferire alle singole Regioni, in modo distinto e disuguale per ciascuna, vasti poteri legislativi e numerosissime funzioni amministrative significa rompere quel grado unitario di azione amministrativa sopra descritto.

Non solo infatti si accentrerebbero le differenze fra Regione e Regione, in nome della dichiarata volontà – in particolare da parte delle Regioni ricche – di trattenere il più possibile le proprie risorse economiche e finanziarie, ma si determinerebbe altresì una preponderanza dell’istituzione regionale rispetto agli altri poteri locali (Comuni e Provincie) che introdurrebbe altri squilibri: l’autonomia speciale acquistata dalle singole Regioni si riverserebbe a sua volta, peraltro in modo disomogeneo, sul proprio ambito territoriale, però a discapito degli altri enti territoriali compresi nel medesimo.

Un’anticipazione di tale prospettiva si può ravvisare nel recente «decreto siccità», recentemente convertito e consolidatosi come legge dello Stato. Esso prevede una «cabina di regia» che avrebbe principalmente il compito di svolgere attività di monitoraggio, ma avrebbe tra le sue prerogative – quale organo di controllo dell’efficienza dei procedimenti – anche attivare i poteri sostituitivi di cui agli articoli 117 (comma 5) e 120 (comma 2) della Costituzione.

In altri termini un organo amministrativo di natura straordinaria potrebbe intervenire in tutti i procedimenti amministrativi gestiti secondo le leggi vigenti dagli enti locali territoriali, imponendo agli stessi – con scelte discrezionali e sulla base di criteri non ben definiti – gestioni commissariali straordinarie e che andrebbero a interrompere bruscamente ogni tipo di discussione intrapresa democraticamente a livello locale, interferendo pesantemente nella dialettica fra diversi enti e sulle funzioni dei medesimi, derogando alle loro legittime competenze.

Si tratta di un precedente che anticipa pericolosamente l’avvio di una generalizzata possibilità per il Governo centrale di intervenire su ogni e qualsiasi procedimento amministrativo, magari gestito in concorso di più soggetti pubblici a livello locale, in questa maniera soffocando proprio quel principio di promozione e valorizzazione dei poteri amministrativi locali che l’articolo 5 della Costituzione afferma e sancisce.

Tale pericolosa introduzione della tendenza a normalizzare e generalizzare gli interventi commissariali imposti dal centro costituirebbe un’insidiosa controtendenza rispetto a un ordinato e armonioso sviluppo dell’esercizio del potere esecutivo, che certamente trae origine dalle “Autorità centrali” dello Stato ma deve svilupparsi (secondo la già citata disposizione costituzionale) a livello locale tramite la conseguente attività degli enti territoriali, che tuttavia non esclude la dialettica fra gli stessi.

Alla luce di tutto quanto sopra non può non ravvisarsi, sia nelle pericolose logiche insite nel «decreto siccità», sia nel destabilizzante disegno di legge sulle autonomie differenziate regionali (che porterebbe appunto notevoli squilibri all’interno delle principali zone nelle quali è suddiviso lo Stato italiano) l’avvisaglia della necessità – a questo punto artificiosamente indotta per scelta ideologicopolitica – di dovere trasformare l’impianto costituzionale dello Stato dall’impostazione parlamentare a quella presidenzialista, invocandosi strumentalmente la necessità che in una simile situazione occorra un potere esecutivo particolarmente forte e potente che sarebbe legittimato dall’elezione diretta del Capo dello Stato oppure del “Premier”.

Si tratta in buona sostanza di una serie progressiva di interventi, apparentemente di rango legislativo ordinario, che determinerebbero le condizioni per procedere alla radicale modificazione dell’impianto costituzionale, ponendo così nel nulla quei princìpi e valori (Repubblica parlamentare, neutralità del Capo dello Stato, decentramento amministrativo) alla base delle scelte del legislatore costituente, il quale aveva ben presente – essendo appena trascorsa una non breve epoca storica di dittatura politica – quali fossero i pericoli di un’involuzione autoritaria nelle istituzioni dello Stato.

Proprio perché “i padri costituenti” hanno compiuto nettissime scelte per scongiurare i pericoli di tale involuzione, noi tutti (forze politiche e Governo compresi) dobbiamo esigere che chi oggi è chiamato alle responsabilità del governare debba strettamente attenersi a quei valori, astenendosi da scelte e proposte che si porrebbero in netto contrasto con i princìpi che hanno permesso alla nostra comunità di superare l’impostazione autoritaria e centralistica di un regime sconfitto dalla storia.

(*) iscritto all’ANPI e a «Libertà e Giustizia».

Il titolo e la scelta delle vignette (rubate a Mauro Biani) sono di competenza della “bottega”; speriamo che piacciano anche all’autore.

 

 

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