Giustizia e sicurezza: due parole passpartout

Ci occupiamo, in un certo senso, di filosofia del diritto e dei diversi modi di interpretare la parola “sicurezza”.

Cominciamo con le importantissime osservazioni storico-politiche di Gabriella Di Paolo, per continuare con un intervento di Christian Raimo

Gabriella Di Paolo

DA NORIMBERGA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: LA GIUSTIZIA CHE DISTURBA I POTENTI DELLA TERRA

Promosso dalle potenze alleate vincitrici (Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito), che già nel 1943 avevano manifestato l’intenzione di sottoporre a giudizio, al termine del conflitto, i nazisti responsabili per le atrocità perpetrate nel periodo bellico, il “processo del secolo” ha avuto un’importanza straordinaria non solo dal punto di vista storico e simbolico, ma anche giuridico. Era infatti la prima volta che i vincitori di una guerra non “facevano giustizia” (rectius: cercavano vendetta) con esecuzioni sommarie, ma si accordavano affinché le azioni criminose commesse dai “vinti” fossero oggetto di un accertamento giurisdizionale formale, mediante un processo regolare, anche se a immagine e somiglianza di quello americano e britannico.

Norimberga ha rappresentato, dunque, non solo un prezioso (e insostituibile) atto di memoria collettiva, volto a contrastare ogni tentativo di rimozione o minimizzazione dei fatti accaduti, ma anche una tappa imprescindibile per la creazione e lo sviluppo del diritto penale internazionale in senso moderno.

Attraverso la messa sotto accusa dei gerarchi del regime nazista, tale processo ha infatti segnato il superamento del tradizionale assetto dell’ordinamento internazionale, fondato sull’esclusiva soggettività degli Stati. Per la prima volta fu sancita la responsabilità penale individuale dei singoli autori di crimini di guerra e si affermò che il potere non esonera da colpa, così come l’obbedienza agli ordini non può giustificare le atrocità. Per altro verso, mediante l’elaborazione delle nozioni di “crimini di guerra”, “crimini contro l’umanità” e di “crimine di aggressione”, nei processi di Norimberga si posero le basi concettuali per la successiva elaborazione di categorie giuridiche fondamentali del diritto penale internazionale contemporaneo, avviando un percorso che avrebbe portato, cinquant’anni dopo, all’adozione dello Statuto di Roma e all’istituzione della Corte Penale internazionale (CPI).

Ma il processo di Norimberga non appartiene solo al passato.

A ottant’anni dalla sua celebrazione, mentre si contano tra i 30 e i 60 conflitti in corso nel mondo (il picco più alto dal dopoguerra) e proprio quando l’indipendenza della Corte Penale Internazionale viene minacciata da pressioni politiche, campagne di delegittimazione, sanzioni e minacce nei confronti dei suoi giudici, procuratori e funzionari, ricordare il processo di Norimberga non è infatti un mero esercizio commemorativo ma è utile – anzi necessario – per affrontare le sfide poste dal contesto geopolitico dei nostri tempi.

E ciò – si badi – non solo perché dimenticare quel processo significherebbe mettere in discussione la stessa legittimità delle categorie giuridiche che costituiscono il fondamento della giurisdizione della Corte Penale Internazionale. In una fase storica come quella attuale, in cui la politica interventista di alcuni Stati tende a spingersi oltre – quando non apertamente contro – il quadro del diritto internazionale delineato dopo il 1945, la memoria di allora è essenziale anche, e soprattutto, per altre ragioni.

Anzitutto, a Norimberga si è affermato il principio per cui nessuno – nemmeno i capi di Stato o di Governo o i vincitori dei conflitti – è sopra la legge: il potere non giustifica le atrocità, non esonera da colpa, non garantisce l’impunità. Oggi, atteggiamenti intimidatori come quelli assunti dal Presidente degli Stati Uniti o dalla Federazione Russa dimostrano proprio come la giustizia penale internazionale, pur nei limiti strutturali dell’ordinamento internazionale, sia in grado di incidere concretamente su questi Stati e i rispettivi leader, limitandone, ad esempio, alcune libertà: si pensi al fatto che Vladimir Putin non può più recarsi nel territorio di numerosi Stati aderenti allo Statuto di Roma perché attinto da un mandato di arresto internazionale, e lo stesso vale per Netanyahu. Non meno significative sono le condanne emesse nei giorni scorsi a carico di un leader sudanese e di un altro politico della Repubblica Democratica del Congo, relative a contesti segnati da gravi crisi umanitarie marginalizzate dall’agenda mediatica globale. Questi casi confermano che nonostante tutto i tribunali penali internazionali – e in particolare la Corte penale internazionale – continuano a svolgere il loro ruolo anche in aree dimenticate del mondo divenute teatro di continue guerre civili. Si tratta di un ruolo prezioso e di indubbia rilevanza: non solo perché contribuisce al progressivo consolidamento di un sistema di responsabilità penale individuale a livello internazionale – e quindi alla deterrenza – ma anche perché i procedimenti avviati dalla CPI permettono di raccogliere elementi probatori e di rendere note all’esterno le situazioni che si verificano in quei Paesi, svolgendo una funzione informativa e di allerta nei confronti della collettività e fungendo da monito costante delle atrocità di cui gli esseri umani sono capaci.

In secondo luogo, a Norimberga è stata affermata la dimensione universale dei diritti umani e dei suoi principali corollari: l’idea che i crimini più gravi, lesivi della dignità umana, non riguardino esclusivamente gli Stati direttamente coinvolti, ma l’intera comunità internazionale; il riconoscimento dell’esistenza di limiti morali e giuridici invalicabili all’agire umano anche in tempo di guerra; la qualificazione della giustizia penale internazionale come bene pubblico globale da tutelare. Perché la giustizia internazionale non è soltanto punizione: è strumento di ricostruzione della verità storica, di riconoscimento delle vittime, di difesa della dignità umana contro la banalizzazione della violenza. Oggi, quando la sovranità nazionale viene talvolta invocata per sottrarsi al giudizio e punire chi giudica oppure per ragioni (asseritamente) difensive si ricorre a strumenti di guerra come la starvation, quella lezione ricorda che la sovranità non può trasformarsi in immunità morale e giuridica e che anche in guerra – di per sé da ripudiare – certi comportamenti sono inaccettabili, sicché anche i conflitti devono essere governati dal diritto internazionale per evitare la commissione di crimini contro l’umanità, genocidi e altri gravi crimini contro la popolazione civile.

Infine, il dibattito sviluppatosi attorno al “sistema di giustizia di Norimberga” testimonia come il rapporto tra giustizia e politica internazionale sia sempre stato difficile e connotato da tensioni. Anche il processo di Norimberga non andò esente da critiche, sia durante che dopo la sua celebrazione. Si contestò, ad esempio, che esso finiva per tradursi in una forma di giustizia “dei vincitori” – dunque una giustizia politica, sbilanciata e unilaterale –, che nel procedimento pesavano in modo significativo le dinamiche politiche e che sussisteva persino il rischio di una strumentalizzazione della verità storica attraverso il processo. Tuttavia, pur dentro un contesto politico inevitabilmente complesso, il processo riuscì ad affermare un principio cardine: quello per cui il diritto internazionale non può essere subordinato alla convenienza geopolitica del momento.

Oggi la Corte penale internazionale deve misurarsi con le critiche e gli attacchi degli Stati che, per varie ragioni, non sono disponibili ad accettare limiti alla propria sovranità giurisdizionale e a essere vincolati da norme di provenienza esterna, quali l’ordinamento internazionale. È noto che molti Paesi, incluse grandi potenze come Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, non hanno aderito allo Statuto di Roma e tutt’ora non riconoscono la giurisdizione della CPI. Per ironia della sorte, poi, gravissimi atti intimidatori sono venuti proprio da parte di quelle potenze che, a suo tempo, avevano fortemente voluto il sistema processuale di Norimberga. Il pensiero corre, in primis, agli Stati Uniti e agli ordini esecutivi del Presidente Trump, mediante i quali sono state adottate sanzioni a carico dei magistrati della Corte penale internazionale responsabili dell’emissione del mandato di arresto nei confronti del Primo Ministro d’Israele Benjamin Netanyahu e dell’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’effetto di questi provvedimenti è stato l’inserimento dei magistrati interessati nella black list finanziaria che annovera le persone associate al terrorismo o narcotrafficanti o mafiose. Si tratta di quasi quindicimila persone – tra le quali, oggi, anche nove magistrati della Corte penale internazionale – la cui vita quotidiana viene profondamente compromessa da stringenti limitazioni nelle transazioni finanziarie (non possono più utilizzare carte di credito e subiscono forti restrizioni anche nell’effettuazione di bonifici) nonché dal fatto che l’accesso ai servizi digitali è diventato pressoché impossibile. Nello stesso solco ideale sembra altresì collocarsi la recente sentenza con la quale il Tribunale di Mosca ha condannato – in contumacia – il vice presidente Rosario Salvatore Aitala e otto magistrati della Corte penale internazionale (CPI) per aver emesso mandati di arresto nei confronti del Vladimir Putin e di altri esponenti al vertice delle istituzioni della Federazione Russa, accusati di aver commesso crimini “under International Law”, in particolare per aver “perseguito condotte innocenti” e per “tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale”.

Rispetto ad entrambe le vicende appena menzionate, è opinione diffusa che si tratti di provvedimenti di natura ritorsiva e intimidatoria, che mettono a rischio l’operatività della Corte e l’indipendenza dei magistrati ben oltre il caso specifico: «gli altri magistrati della CPI vengono avvisati che, in caso di decisioni sgradite, potrebbero essere chiamati a pagare un prezzo a titolo personale». Per questo motivo, nel silenzio assordante delle istituzioni europee, centinaia di giuristi (magistrati, docenti universitari, avvocati) hanno rivolto un appello alla Presidente Metsola e ai membri dell’Ufficio del Parlamento europeo per chiedere – condivisibilmente – che vengano adottate «con urgenza tutte le misure necessarie per tutelare l’indipendenza dei magistrati della Corte penale internazionale». L’appello ricorda che è in gioco un valore fondativo dell’identità europea e dello Stato di diritto quale l’autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale. «Se chi indaga o giudica in materia di crimini internazionali viene sanzionato e le istituzioni europee restano in silenzio, a sgretolarsi non è soltanto la giustizia internazionale: è la credibilità dell’Europa come spazio nel quale il diritto viene garantito».

In un tempo in cui la giustizia internazionale è esposta a pressioni e contestazioni, in cui «punire chi giudica è diventata la nuova norma del potere», in cui l’interventismo dei leader della terra segna un ritorno alla legge del più forte, ricordare Norimberga non è allora un ritorno al passato, ma una scelta di futuro: significa affermare che la civiltà giuridica e lo Stato di diritto vivono solo finché siamo disposti a proteggere l’indipendenza di chi la rende possibile.

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Christian Raimo

Sicurezza non era solo ordine e polizia

Così è stata distorta una bella parola

Contro la deriva. Eppure esiste un controcanto che prova a
riprendersi questa parola

 

Domani

Qualche tempo fa ero stato coinvolto da alcuni studenti nell’organizzare un dibattito su “la scuola come spazio sicuro”. I ragazzi intendevano ragionare sulla possibilità di sentirsi al sicuro nei loro contesti: poter parlare esponendosi, senza sentirsi giudicati o aggrediti. Ma il termine “sicurezza” era ambiguo: evocava invece, per molti, controllo, telecamere, disciplina se non repressione. Oggi nel discorso
pubblico abbiamo lo stesso problema: un’identificazione tra sicurezza e ordine poliziesco che è il
risultato di una battaglia semantica durata decenni, di uno slittamento che ha svuotato la parola di alcuni significati per riempirla di altri.
Perché un concetto che per gran parte del Novecento indicava soprattutto protezione sociale –
lavoro, previdenza – è diventato il nome di un dispositivo penale?

Dalle origini

Securitas, in latino, viene da sine cura: senza preoccupazione. Per Cicerone e Seneca è anzitutto una condizione dell’animo; con l’Età imperiale diventa un attributo politico, la securitas publica che  l’imperatore garantisce ai sudditi compare sulle monete come una dea: appoggiata a una colonna o a un altare, sembra proprio una ragazza senza preoccupazioni di sorta. Il termine è sempre oscillato tra  due poli: soggettivo (sentirsi al sicuro) e oggettivo (essere messi al sicuro dal potere). Ma la vera centralità politica l’abbiamo con il Leviatano (1651) di Hobbes, che fonda il contratto sociale
proprio sullo scambio tra obbedienza e protezione: gli uomini escono dalla guerra di tutti contro tutti cedendo la libertà naturale a un sovrano che garantisce loro la vita.
The safety of the people è il fine dello Stato, la sua ragion d’essere. È un’intuizione che attraversa tutta la modernità e che fautori e critici del securitarismo evocheranno in positivo o in negativo, dimenticando
quanto fossero deboli le sovranità statali allora, tra guerre dei trent’anni e pestilenze.
Dovremmo almeno recuperare il dibattito illuministico – Montesquieu che definisce la libertà
politica come «quella tranquillità di spirito che proviene dall’opinione che ciascuno ha della propria
sicurezza» – per seguire la linea che porta al garantismo liberale, all’habeas corpus, ai diritti
dell’imputato. Quel respiro che manca nell’aria mefitica del dibattito attuale. Insieme si sviluppa, con la
scienza di polizia tedesca e francese, l’idea di un’amministrazione capillare della vita collettiva. Michel
Foucault individuerà proprio qui la nascita dei dispositivi di sicurezza: non più la legge che vieta, ma un
potere che governa (leggi: controlla) la popolazione calcolando i rischi. La sicurezza come tecnologia di
governo, non come risposta al crimine: ecco la matrice fondamentale della critica al securitarismo.

Fino al Novecento

Il Novecento conosce anche un’altra storia della sicurezza che oggi tendiamo a dimenticare. Tra le due
guerre sicurezza comincia a significare sicurezza sociale. Il rapporto Beveridge del 1942 progetta
il welfare state britannico, promette di liberare i cittadini dai “cinque giganti”: bisogno, malattia,
ignoranza, squallore, ozio forzato.
Roosevelt aveva già varato nel 1935 il Social Security Act.
La Costituzione del 1948 pratica la sicurezza in questo senso – lavoro, previdenza, tutela della salute
(articoli 4, 38 e 32) – e compare come limite alle libertà o all’impresa (articoli 16, 17 e 41). Per i gloriosi
trent’anni del Dopoguerra essere al sicuro significa soprattutto non essere esposti alla disoccupazione,
alla malattia, alla vecchiaia senza pensione. Robert Castel, in L’insicurezza sociale (2003),
ricostruisce questa parabola: le società moderne sono le più protette della storia proprio grazie allo Stato sociale, eppure sono quelle che si sentono più insicure. Questa cavolo di percezione della
sicurezza! In Italia nel Dopoguerra non si parla di sicurezza, ma di ordine pubblico: il lessico dello Stato
liberale e poi fascista, ereditato dal Testo unico del 1931 mai integralmente abrogato. Si tratta di
sottomettere le rivolte delle classi subalterne, operai e braccianti, come nell’Ottocento: ordine pubblico
e sicurezza sono già eufemismi per “repressione”. Gli anni Settanta portano la prima grande torsione: di
fronte al terrorismo, lo Stato risponde con la legislazione d’emergenza. Il dibattito di allora – tra chi difende l’emergenza come male necessario e chi, i garantisti seri (per es. Ferrajoli), denuncia un
“diritto penale del nemico” destinato a sopravvivere all’emergenza – anticipa tutti i successivi. Al
referendum del 1978 sulla legge Reale il Pci di Berlinguer difende la legge in nome della fermezza (sic!): stretta tra tradizione garantista e ragion di Stato, la sinistra storica sceglie la seconda e amen.
E poi c’è la svolta punitiva, dal famoso articolo di Wilson e Kelling del 1982 sulle Broken Windows: la
teoria delle finestre rotte sostiene che il disordine minore (vetri infranti, graffiti, accattonaggio, il famoso
degrado…) se tollerato genera una spirale che sfocia nella criminalità grave. Teoria scientificamente
fragilissima, ma politicamente irresistibile: offre una spiegazione semplice e un colpevole visibile, non
le cause sociali del crimine, ma i comportamenti dei poveri.
Negli anni Novanta Rudolph Giuliani fa di New York la vetrina mondiale della cosiddetta tolleranza zero,
mentre gli Stati Uniti costruiscono il più grande sistema carcerario della storia: dal 1975 al 2000 la
popolazione detenuta quintuplica, con una sproporzione razziale smisurata. Loïc Wacquant parla di
passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale, il carcere come gestione della marginalità prodotta
dallo smantellamento del welfare; Jonathan Simon di governare con il crimine, la paura come principio ordinatore della politica. Vi fischiano le orecchie?

Modello Italia

È il modello che l’Italia importa negli anni Novanta, quando la sicurezza nasce come tema politico autonomo e si parla di “sicurezza urbana”: questione locale, di nuovo percepita, fatta di degrado e stranieri, inventata dalla Lega, dai sindaci, dai comitati di quartiere e dai panici morali dei media (albanesi, lavavetri, zingari, sostituibili all’infinito: oggi i “maranza”), ma anche dalla sinistra
(che già allora si accoda), tra il laboratorio Città sicure e la Turco-Napolitano che con i Cpt
inventa la detenzione amministrativa degli stranieri, poi completata dalla Bossi-Fini.
Il precipitato arriva nel 2007: dopo l’omicidio di Giovanna Reggiani a Tor di Quinto, Walter Veltroni dichiara che «prima dell’ingresso della Romania nell’Ue, Roma era la città più sicura del mondo» e chiede di poter espellere i comunitari («non si può aprire i boccaporti», già!); il governo Prodi vara in poche ore un decreto Espulsioni, ed è subito rincorsa – la sicurezza «né di destra né di sinistra», i
sindaci sceriffi – che non evita la sconfitta del 2008 (nemmeno a Roma! Memo!) e apre al pacchetto Maroni: reato di clandestinità, ronde, militari in strada ancora oggi.
Seguono il Daspo urbano e il “decoro” di Minniti, i porti chiusi di Salvini, e il panpenalismo del governo Meloni: dall’anti rave a Cutro e Caivano alla legge 80/2025 che punisce la resistenza passiva, fino ai pacchetti del 2026, con fermo preventivo ai cortei e zone rosse, e al ddl di luglio sulla violenza di gruppo minorile: sei provvedimenti in quattro anni in uno dei paesi più sicuri del mondo.
Nel frattempo le carceri sono  l’inferno in terra.
Eppure esiste per fortuna un controcanto che prova a riprendersi la parola: negli ultimi anni è stato
soprattutto il femminismo e il nuovo sindacalismo: chi ha voluto non farsi coinvolgere dalla retorica securitaria di fronte ai casi di femminicidio o di morti sul lavoro, le vere emergenze sociali. La violenza abita le case e non le stazioni, la vera insicurezza sono i mille morti sul lavoro l’anno.
Occorre difendere, proprio per sentirsi al sicuro, il diritto di manifestare attaccato sempre di più
(Divieto di protestare di Annalisa Camilli, Einaudi 2026). Perché sicuro è chi ha un lavoro che non uccide, una casa da cui non può essere sfrattato, una biblioteca aperta la sera. Visto che “sicurezza” ha già cambiato significato infinite volte nel corso dei secoli, nulla vieta che lo cambi ancor

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