Il mio amico Enrico è un criminale senile
Alcune considerazioni sugli arresti domiciliari per 2 anni e mezzo (solo 2 ore di uscita al giorno) a un compagno di Modena. Le condanne vengono dal Tribunale di Torino e sono legate a manifestazioni No Tav. I giudici non hanno dato l’affidamento ai servizi sociali perchè le “forze dell’ordine” modenesi ritengono Enrico Semprini molto pericoloso
db si aggira fra condanne a go-go, “crimini” politici a Chiomonte, servizi (negati) di pubblica utilità e orologi che forse mordono i polpacci. Con un piccolo gioco finale.
COME FOSSE L’INDICE
Alcune informazioni tecnico-giudiche e brevi considerazioni sugli arresti domiciliari per 2 anni più 10 mesi (con solo 2 ore di uscita al giorno) per Enrico Semprini, un compagno di Modena. Le condanne vengono dal Tribunale di Torino e sono legate a manifestazioni No Tav. I giudici non hanno dato l’affidamento ai servizi sociali perchè le “forze dell’ordine” modenesi ritengono Semprini molto pericoloso.
LA SENTENZA 5329 di TORINO (04-12-24)
[…] per deliberare sulla domanda di:
– Semiliberta’ (Art. 50 O.P.)
-Affidarnento al Servizio Sociale (Art. 47 O.P.)
– Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis (Art. 47 ter 1 bis O.P.)
– Detenzione Domiciliare art. 47 ter
presentata da SEMPRINI ENRICO, nato a MODENA il 01-02-1963 […]
… condannato con Sentenza N. 2021/7382 Reg. Gen., emessa in data 14-10-2021 da Corte D’Appello di TORINO, confermata in data 12-10-2018 da Tribunale Ordinario di TORINO, definitiva il 07-10-2022, assorbita nel provvedimento di cumulo 21/12/2022 P.G. Torino, per i seguenti reati:
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Reato B: Art 110 C.P. data .consumazione: 28-06-2015 – luogo: CHIOMONTE, Art. 81 c. 1 C.P., Art. 337 C.P., Art. 339 c. 1 C.P., Art. 339 c. 2 C.P.
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Reato C: Art 110 C.P. data consumazione: 28-06-2015 – luogo: CHIOMONTE, Art. 81 c. 1 C.P., Art. 582 C.P., Art. 585 c. 1 C.P., Art. 576 n.1 C.P., Art. 61 n.2 C.P., Art. 61
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n.10 C.P., Art. 112 c. 1 C.P. .
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Reato D: Art 110 C.P. data consumazione: 28-06-2015 – luogo: CHIOMONTE, Art. 81 c. 1 C.P., Art. _635 c. 2 n.1 C.P., Art. 635 c. 2 n.3 C.P., Art. 625 c. 2 n.7 C.P., Art. 61 n.2 C.P., Art. 112 c. 1 C.P.
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Reato H: Art,110 C.P. data consumazione: 28-06-2015_- luogo: CHIOMONTE, Art. 81 c.
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1 C.P., Art. 6 L. del 1967 n.895, Art. 61 n.2 C.P., Art. 112 c. 1 C.P.
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TITOLETTO
[…] vISTA l’istanza avanzata da SEMPRINI ENRICO e volta ad ottenere la detenzione domiciliare, per espiare in tale condizione alternativa la pena di cui in epigrafe;
CONSIDERATO che la pena da eseguirsi rientra nei limiti dicui all’art.47 terO.P.;
RITENUTO· che le accertate condizioni della persona condannata concretizzano la condizione di cui all’art. 47 ter o.p., in quanto soggetto ultrasessantenne le cui condizioni di salute – a seguito di infortunio sul lavoro con conseguente invalidità civile al 65% + rendita per inabilità permanente – richiedono verosimilmente costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
RILEVATO che, dalla valutazione di tempo, natura e modalità di commissione del reato della cui pena ora si tratta, numero, entità e collocazione temporale dei precedenti penali e delle pendenze giudiziali, nonché dalla lettura delle informative di polizia, e dalla considerazione della condotta tenuta in libertà e all’interno delle strutture penitenziarie, e del complesso degli elementi personali e sociali afferenti il condannato, non emergono note controindicanti che facciano ritenere la misura inidonea al contenimento della pericolosità sociale del condannato;
CONSIDERATO infatti che la pericolosità sociale predetta non si è dimostrata di grado particolarmente elevato, pervicace e insofferente alla contenzione, che il condannato non ha dimostrato con le condotte passate una particolare inaffidabilità e che le occasioni di sua recidiva appaiono essenzialmente correlate alla sua permanenza al di fuori della abitazione;
· CONSIDERATO che l’esame delle risultanze dell’istruttoria compiuta attesta altresì la disponibilità, da parte del condannato, di adeguati supporti logistici esterni al carcere, premessa necessaria per ritenere la concedenda misura idonea a favorire il soddisfacimento delle esigenze di cura e assistenza cui essa è preordinata; […]
«VA RIGETTATA»
[…] Che va al contrario rigettata l’istanza di affidamento in prova – avanzata dall’interessato in via principale – alla luce della negativa valutazione sul conto del predetto come formulata dalla Questura Modena con allegata nota 22.11.2024, che evidenzia una personalità connotata da un livello di pericolosità sociale spiccata e tuttora attuale (“Sulla scorta delle risultanze emerse si ha ragione di ritenere il prevenuto elemento fortemente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, il quale per di più si accompagna a persone parimenti pregiudicate. Questo ufficio allo stato attuale ritiene SEMPRINI Enrico fortemente collegato con organizzazioni eversive.”);
- Che un tale giudizio, lungi dal peccare di genericità, appare clamorosamente ribadito dalla innumerevole congerie di procedimenti penali di cui al relativo certificato carichi pendenti, che univocamentè attestano la censurabile inclinazione da parte del SEMPRINI a trasformare ogni partecipazione a manifestazioni di piazza._ di per sé, ove autorizzate, pienamente legittime – in occasione di scontri e di azioni violente (“SEMPRINI contribuì in maniera determinante proprio in qualità di anziano leader degli antagonisti locali a fomentare disordini con le Forze dell’Ordine in alcune manifestazioni avvenute davanti ad aziende di questa Provincia.”);
Che alcune delle vicende processuali di cui sopra – contrariamente al generico assunto difensivo – risultano poi essersi concluse con pronunce di condanna, benché ancora sub iudice (sentenza 23.3.2021 Tribunale Modena: MM.4 reclusione; sentenza 19,7.2023: MM.6 reclusione; sentenza 3.7.2024: MM.3 reclusione), mentre un impressionante numero di udienze, in rapida successione, attende prossimamente il SEMPRINI nella scomoda veste di imputato (rispettivamente in data 4.12.2024, 11.12.2024, 17.12.2024, 20.1.2025, 28.2.2025, 4.3.2025, 4.4.2025, 30.4.2025, 13.5.2025, 20.5.2025, 30.9.2025) in relazione a plurimi analoghi episodi protrattisi quantomeno fino al 2021;
[…]
SERIALITA’ FORSE FA RIMA CON “TARDA” ETA’
[…] la serialità di tali condotte – anche di molto successive ai fatti di causa – impedisce con evidenza una qualsiasi prognosi positiva circa l’esito di un eventuale affidamento in prova, beneficio che richiede senso di responsabilità, maturità ·ed affidabilità non certamente rinvenibili nel SEMPRINI, che né l’età avanzata né l’esperienza accumulata nel tempo hanno ancora indotto – a quanto risulta dal complesso dei consueti indicatori criminologici – a manifestare la propria giovanilistica vis protestataria con modalità non aggressive e/o intimidatrici, ancorché accese; […]
E DUNQUE VA BLOCCATO IN CASA PER 34 MESI
[…] che la misura alternativa della DETENZIONE DOMICILIARE con essa per ‘espiazione della pena detentiva da scontare, pari a: ·
Reclusione Anni 2 Mesi 10 […]
DB SI PRENDE LA PAROLA PER DIRE QUALCOSUCCIA
La detenzione domiciliare per Enrico scatta il 27 aprile. Da allora può uscire solo due ore al giorno. In caso di visite mediche, questioni familiari o qualcos’altro deve ottenere l’autorizzazione per afferrare qualche altro brandello di minuti e uscire.
Può ricevere visite e questo rende indubbiamente gli arresti domiciliari meno pesanti della permanenza in carcere. Inoltre “il suddetto Semprini” in caso di buona condotta (non meglio precisata) potrebbe ottenere uno sconto di qualche giorno, persino di 3-4 mesi nell’ipotesi migliore.
La storia mi è sembrata degna di essere raccontata. Anche perchè non riguarda solo un “ pericolo criminale senile” modenese ma tantissime persone (se chi sta leggendo dovesse sapere dove si possono trovare i numeri del 2024 me lo faccia sapere) di ogni età per reati chiaramente politici.
Come già in passato i soggiorni “coatti” dei Savoia o “il confino” fascista, negli ultimi anni le istituzioni hanno usato gli obblighi di residenza, gli arresti domiciliari e le varie forme che allargano il DASPO (inizialmente Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) ad altri reati che nulla hanno a che fare con il tifo, anche in assenza di condanne e persino prima che inizi uno specifico processo.
Come registra Wikipedia:
«Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una segnalazione e non necessariamente dopo una condanna penale comporta sospetti di incostituzionalità…
In realtà, la Corte Costituzionale, nella sentenza 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato».
E adesso arriva l’ennesimo “Decreto Sicurezza” con un governo che prevede di reprimere duramente persino le intenzioni… di associarsi per delinquere. Purchè si tratti – è ovvio – di lotte popolari che per i potenti e i «colletti bianchi» tira l’aria opposta. E’ ovvio che sono i rapporti di forza fra le classi e lo scontro sociale complessivo a determinare l’applicazione, l’abrogazione, il mutamento delle leggi. Che manifestare contro l’Alta Voracità (*) sia più grave che avvelenare con gli scarichi abusivi un fiume o uccidere lavoratori in spregio alle (comunque poche) misure di sicurezza è una constatazione che per me – e credo per chiunque frequenti questo piccolo blog – sia fuori discussione.
Al di là dell’amicizia che da anni mi lega a Enrico volevo finire sollevando brevemente tre questioni e finire in gioco, con «la torta del tempo».
Prima questioncella. E’ evidente che alcuni tribunali ci mettono del loro (a Torino c’è una vera ossessione conto chiunque dubiti della santità della TAV) ma anche all’interno di una visione più generale, secondo me risulta evidente come l’uso discrezionale degli strumenti di (presunta) prevenzione e la loro concreta applicazione dipenda dal “peso” (che non è bravura tecnica) degli avvocati. Ove mai Semprini in un mondo parallelo, simile al nostro, si reincarnasse in un ricco Silusconi quale questura oserebbe insinuare che è un criminale senile? Per questo sarebbe interessante avere i dati italiani di un anno e compararli.
Seconda questioncella. Persino il semplice buon senso spinge a credere che le misure alternative al carcere – specie se di pubblica utilità – sono da preferire alla detenzione. Dunque privare Enrico Semprini della possibilità di aiutare qualcuna/o (e accompagnare in auto persone malate era una delle opzioni che lui aveva proposto) non è un danno solo per la persona coinvolta ma soprattutto per la comunità. Meglio che stia in casa a meditare sui suoi peccati per 34 mesi.
Terza questioncella. Come attivista sindacale dei Cobas, Semprini ha organizzato picchetti e manifestazioni. Ma da quanto scritto dalla questura modenese il fatto di portare avanti attività sindacali davanti alle aziende lo porrebbe in collegamento con “organizzazioni eversive”. Sarebbe dunque eversiva l’attività sindacale oppure (come a me risulta) è una legittima forma di applicazione del dettato costituzionale?
LA TORTA DEL TEMPO
Mi è capitato, anche a Modena durante una formazione (di giornalismo, non di terrorismo) di proporre al gruppo – persone che non si conoscevano fra loro – di elaborare le varie «torte del tempo» per poi metterle a confronto. Ogni persona doveva riassumere in una torta settimanale di 148 ore (7 per 24) qual’era il suo tempo di lavoro, di spostamenti, di ozi, di studio ma anche di droghe consentite (tv e computer, a esempio), di spiritualità o, che so, di volontariato. Se in una settimana “tipica” X lavora il doppio di Y è interessante ma la vita cambia anche se stai davanti alla tv per 28-30 ore settimanali invece che le due di un mio alter ego. Clamorose le differenze delle “torte” siglate da una D (come donna) rispetto a quelle siglate con la U (uomo); c’è chi ancora si sorprende e fatica a capire il perchè.
Non ho conservato ovviamente la vecchia «torta del tempo» di Semprini (ma forse potrei chiederla alle forze dell’ordine modenesi che con tanto amore lo seguono) però mi piacerebbe sapere come sono le “fette” in una settimana dove “tu” sei fuori casa solamente per 14 ore totali.(**)
Magari fra lettori-lettrici della “bottega” ci sono 5/10 persone “ai domiciliari” (che gentaccia conosco, eh?) e potremmo fare un primo confronto. Mi vengono due-tre idee al proposito ma – per ora – le tengo per me. Attendo torte certificate?
(*) Ne approfitto per inserire (con le parole di Enrico) una brevissima nota sul TAV: «doveva essere una opera di interesse europeo, parte del famoso corridoio 5 che collegava Kiev a Lisbona. Questo progetto non esiste più da diversi lustri, ben prima che a Kiev si pensasse a ben altro; era sufficiente recarsi in Slovenia, confine est italiano, per imparare che il progetto non è mai stato preso in considerazione. Il flusso di merci per questa direttrice Torino-Lione non soddisfa neppure lontanamente le potenzialità di trasporto della linea attualmente già esistente: si ferma al di sotto della metà di ciò che già si potrebbe trasportare.
(**) Un calcolo veloce e approssimativo. Due anni e 10 mesi sono all’incirca 1030 giorni (un po’ di più ma arrotondiamo) che vuol dire 24.720 ore. E se la matematica (o la vecchiaia) non mi inganna di queste 24 mila e 720… il mio amico “criminale senile” può passarne fuori soltanto 2060. Adesso la parola spetta a voi e alle vostre torte, o agli orologi che si squagliano di Salvador Dalì.